Rapporti di lavoro

Videosorveglianza «intelligente» ammessa solo a determinate condizioni

di Rossella Schiavone

Una società che opera nel settore dei semiconduttori e che produce dispositivi destinati a Sim, Pos, terminal applications, credit cards, ePassport eccetera - ovvero prodotti che appartengono al comparto “secure”, che richiede elevati requisiti di sicurezza - ha presentato al Garante per la privacy un'istanza di verifica preliminare per l'installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza dotato di software “intelligent video”, al fine di conformarsi agli elevati standard di qualità e sicurezza richiesti dal proprio mercato di riferimento.

Nel caso specifico, l'impianto di videosorveglianza assolve funzioni di safety e security in quanto è rivolto sia alla sicurezza del personale, sia alla tutela del patrimonio aziendale e la necessità di dotarlo di un software “intelligent video” risiederebbe non solo nell'esigenza di rafforzare il livello di tutela del sito produttivo, ma anche quella di soddisfare i requisiti richiesti per la valutazione dello stabilimento presso l'Organismo di certificazione della sicurezza informatica (Ocsi), che gestisce lo schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione, al fine di ottenere la certificazione nel rispetto delle previsioni dettate dai common criteria.

Inoltre, si evidenzia che la società in questione ha già provveduto a siglare con le Rsu dello stabilimento accordi sindacali in ragione delle varie modifiche intervenute sull'impianto, nel rispetto della normativa in materia di controllo a distanza sull'attività lavorativa (articolo 4, della legge 300/1970).


Il software intelligent video
I software di intelligent video cominciano a diffondersi nell'ambito della videosorveglianza per le loro interessanti funzioni che rispondono a specifiche esigenze di sicurezza.
Nel caso specifico il software per cui è stata chiesta la verifica preliminare avrebbe una duplice funzione:
- alcune telecamere ottiche sarebbero installate ai varchi privi di presidio effettuando una discriminazione «tra accessi leciti ed accessi illeciti» al sito, rilevando il verificarsi di accessi pedonali non autorizzati ai varchi riservati ai veicoli. Inoltre, in prossimità del solo ingresso dipendenti dovrebbe essere collocata una videocamera per il riconoscimento delle targhe che, in azione congiunta con una sbarra, avrebbe lo scopo di consentire l'accesso ai soli veicoli censiti come autorizzati (l'accesso di altri veicoli non censiti ma autorizzati sarebbe garantita, previa identificazione, presso altri ingressi);
- altre telecamere, munite di sistema di riconoscimento di «pattern comportamentale», individuerebbero condizioni anomale, «quali la rilevazione di un uomo a terra» o «lo stato di immobilità di una persona» per un certo tempo, oppure condizioni di «loitering, manomissione» o sottrazione di materiali, e invierebbero un segnale di allarme alla sala di controllo, garantendo l'intervento tempestivo delle squadre di soccorso o delle guardie giurate, a seconda dell'evento occorso.


Conclusioni
Per il Garante per la privacy l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza dotato di software «intelligent video» come quello illustrato è lecito e rispetta i principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dal codice per la privacy (articoli 3 e 11 del Dlgs 196/2003) solo in casi particolari.

E infatti, nel caso specifico, è stata accolta la richiesta della società in considerazione dell'ubicazione isolata del sito, del delicato settore produttivo in cui la stessa opera e delle specifiche esigenze del rispetto di elevati standard di sicurezza nazionali ed internazionali.
Di fatto, in linea di massima, i sistemi cosiddetti intelligenti - che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli - devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza perché possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell'interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che qualora le aziende, per particolari esigenze, avessero la necessità di installare impianti di videosorveglianza dotati di sistemi intelligenti, prima di attivare la normale procedura di legge dovrebbero presentare apposita e particolareggiata istanza di verifica preliminare al Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 17 del Dlgs 196/2003, che valuterà caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza.

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