Rapporti di lavoro

Tutela dei lavoratori rafforzata nel nuovo codice degli appalti

di Virginio Villanova

Dal 19 aprile, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adegua il Codice degli appalti alle recenti disposizioni dell'Unione europea. Contratto collettivo nazionale e di settore sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e intervento sostitutivo della stazione appaltante nel pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, oltre ad alcune modifiche in tema di Durc sono le principali novità che interessano il settore lavoro.

Al personale impiegato negli appalti pubblici o nelle concessioni dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La scelta del legislatore delegato è chiara: evitare che l'utilizzo di contratti fatti da sindacati minori determini una sorta di dumping contrattuale escludendo dal mercato le aziende che sono più attente alle tutele dei lavoratori.

In questo caso viene prevista una forma di sostituzione tra il contratto ordinariamente applicato dal datore e quello che deve invece essere applicato nel contratto con il committente pubblico.

La stazione appaltante, come nel passato, provvede ad acquisire i Durc dell'affidatario, nonché dei sub-appaltatori e dei cottimisti.

Nel caso di mancato versamento dei contributi riferiti al personale dipendente impiegato nella catena del sub-appalto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente al mancato versamento. Successivamente, la stazione appaltante procede al versamento in favore dell'Ente previdenziale o assicurativo creditore (Inps, Inail, Cassa Edile), con gli importi che vengono detratti da quanto la stazione appaltante era tenuta a corrispondere in ragione del contratto.

Un capitolo a parte, al comma 6, dell'articolo 30 del Dlgs 50/2016 è dedicato alla tutela delle retribuzioni dei lavoratori, che riporta quanto in passato era previsto solo come una possibilità dal Regolamento esecutivo al vecchi codice degli appalti ( Dpr 207/2010).

In particolare, l'articolo 5 del Dpr 207/2010 individuava come una possibilità l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori. Il nuovo codice degli appalti individua invece nel responsabile unico del procedimento il soggetto chiamato a una (difficile) verifica della regolarità del pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nell'appalto.

Il Rup (Responsabile unico del procedimento) deve verificare, come sopra detto, che venga applicato il Ccnl siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che il personale sia regolarmente assunto e che siano pagate nei termini le retribuzioni loro dovute.

In caso di mancato pagamento delle retribuzioni del personale dipendente impiegato nell'appalto il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente (quindi anche il sub-appaltatore), interessando sempre e comunque anche l'affidatario, a provvedere ai pagamenti nel termine di quindici giorni.

L'affidatario (o il sub-appaltatore od ogni altro soggetto coinvolto nella catena del sub-appalto) deve fornire al responsabile unico del procedimento le osservazioni con le quali contesta, con la dovuta motivazione, quanto richiesto dai lavoratori riguardo ai ritardati o mancati pagamenti.

In assenza di quanto sopra dovuto, la stazione appaltante paga direttamente le retribuzioni ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario o al sub-appaltatore.

Nell'articolo 105 del nuovo Codice degli appalti è prevista la procedura del pagamento diretto nel caso specifico di sub-appalto o assegnazioni a cottimo di lavori.

In caso di controversie, va interessata la direzione territoriale del Lavoro.

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