Rapporti di lavoro

Fondi di solidarietà Ferrovie dello Stato e credito cooperativo, le precisazioni Inps

di Antonio Carlo Scacco

Due messaggi dell'Inps, il 1679 e il 1678 del 15 aprile, illustrano alcuni aspetti concernenti l’operatività, rispettivamente, del Fondo di solidarietà per personale del credito cooperativo, e del Fondo per il perseguimento di politiche attive delle Ferrovie dello Stato.

Il primo fondo, istituito presso l'Inps con decreto interministeriale 82761/2014, si occupa di erogare prestazioni a sostegno del reddito ove si verifichino processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, riduzioni di attività o lavoro. Più in particolare il Fondo garantisce assegni ordinari ed interventi di formazione a favore dei lavoratori coinvolti.

In attesa della circolare sulle prestazioni ordinarie, ricorda il messaggio 1679, il comitato amministratore del fondo si è espresso in proposito con due delibere. La prima (delibera 2 del 26 novembre scorso) ha chiarito che destinatari degli interventi devono intendersi i dipendenti dei soggetti (banche di credito cooperativo e casse rurali e artigiane) che applichino il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 ottobre 2013 tra Federcasse e le organizzazioni sindacali.

La seconda delibera, assunta nella stessa data, interviene sui criteri di accesso al finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Si precisa in proposito che ciascuna domanda può fare riferimento a programmi di durata massima pari a dodici mesi. Il finanziamento, inoltre, è erogato entro il limite della metà della contribuzione ordinaria dovuta dall'azienda per il periodo compreso tra la data di iscrizione al Fondo fino a tutto il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda. Da tale importo vanno sottratti gli oneri di gestione e amministrazione nonché le prestazioni eventualmente già deliberate e fruite. Questo limite sale fino al doppio della contribuzione ordinaria dovuta nel caso di prestazioni per interventi formativi erogati congiuntamente (secondo il relativo accordo sindacale ed anche se la coincidenza temporale è solo parziale) con altra prestazione ordinaria (assegno ordinario o assegno ordinario per la causale di solidarietà espansiva). Eventuale esistenza e tipologia della prestazione congiunta dovranno essere espressamente indicate dalla azienda istante nella relativa domanda. Precisazioni, infine, sui termini di presentazione: possibile già dal primo giorno successivo al termine dell'intervento formativo e non oltre il sesto mese (se l'accordo sindacale è successivo entro sei mesi da quest'ultimo).

Il messaggio 1678/2016, relativo al Fondo Ferrovie dello Stato, contiene in allegato i nuovi moduli di dichiarazione da parte dei lavoratori privi di vista, non udenti o con invalidità superiore al 74%, nonché relativi alla dichiarazione di opzione per i marittimi che optano per il Fondo di solidarietà gruppo FS e alla comunicazione di svolgimento di attività lavorativa. Le istruzioni relative all'accesso ed alla liquidazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito erogato dal Fondo di solidarietà FS sono state diramate con circolare Inps 208/2015.

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