Rapporti di lavoro

Al via il prospetto informativo disabili

di Pietro Gremigni

A partire dal 15 aprile 2016 sono disponibili i servizi informatici per la compilazione e l'invio del prospetto informativo disabili al fine di assolvere al consueto adempimento periodico per il 2016 fino alla scadenza del 15 maggio 2016.
Con la nota del 17 febbraio 2016 il Ministero del lavoro ha fissato il nuovo termine e ha fornito i primi commenti alle novità, per quest'anno in grande parte derivanti dal D.Lgs. 151/2015 di attuazione del job act.
Sul sito www.cliclavoro.gov.it sono presenti le istruzioni generali nonché la sezione di FAQ che dovrà essere arricchita a breve da parte del Ministero del lavoro.
Infine con la nota 3 marzo 2016 sono state approvate le regole tecniche di compilazione del modello.
Diamo conto delle novità legate all'adempimento della denuncia periodica, tralasciando le altre che non incidono su tale adempimento, come il nuovo criterio di assunzione nominativa e i nuovi incentivi in vigore dal 2016.


Soggetti obbligati - I soggetti obbligati all'invio telematico del prospetto informativo continuano ad essere i datori di lavoro pubblici e privati che occupavano al 31 dicembre 2015 a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Restano confermate le quote di riserva pari ad un disabile per i datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti, solo in caso di nuova assunzione successiva al 18 gennaio 2000, 2 disabili per la fascia da 36 a 50 dipendenti e il 7% della base computabile per datori di lavoor che occupano più di 50 dipendenti.


Base di computo - Resta confermato il criterio di computo della base occupazionale per determinare le predette soglie e calcolare il 7% per le imprese con più di 50 dipendenti.
Le novità riguardano principalmente:
-i telelavoratori, occupati in forza di esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e individuati in base ad accordi collettivi, sono esclusi dalla base di computo;
-i contratti a termine sono esclusi dal conteggio dell'organico se il contratto ha una durata fino a 6 mesi. Resta da chiarire e questa è la novità per il 2016, come computare i contratti a termine di durata superiore e cioè se come unità intera oppure in base al nuovo criterio di conteggio previsto dal D.Lgs. 81/2015 secondo cui tali lavoratori sono computabili secondo il numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Propendiamo per quest'ultima soluzione ma dovremo verificare la risposta definitiva nelle FAQ.


Quota di riserva - Circa il computo o meno di alcuni lavoratori le novità sono le seguenti:
-per i somministratati disabili nell'ambito di missioni continuative di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva. Pertanto se la missione ha una durata inferiore, il somministrato disabile non verrà conteggiato nella quota di riserva;
-sono computabili nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché permanga un'idoneità a svolgere la specifica mansione di assunzione.


Esonero parziale - I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo, pagando al Fondo regionale il relativo contributo.
Gli interessati che hanno proceduto a tale esonero dal 24 settembre 2015 a fine 2015 dovevano semplicemente autocertificare la cosa al servizio competente e dovranno indicare tale circostanza nel compilare il prospetto informativo, oltre a specificare in questa nuova sezione, il numero di addetti con queste caratteristiche, il numero e la percentuale di essi che sono stati esonerati.


Part time - Restano confermate le regole sul computo dei part time:
1)nella base di calcolo dell'organico: vanno computati per la quota di orario effettivamente svolto con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni superiori al 50%;
2)per conteggiare la quota di riserva: per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti: il disabile con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla V categoria in base alla tabella allegata al DPR 246/1997, il part time si conteggia come unità intera a prescindere dall'orario svolto. Negli altri casi si deve considerare singolarmente l'orario prestato da ciascun lavoratore, rapportato al normale orario a tempo pieno, con arrotondamento a unità qualora l'orario prestato sia superiore al 50% dell'orario ordinario.


Invio - Restano confermate anche le modalità telematiche di invio del prospetto tenendo conto della seguente distinzione:
-se le unità produttive sono situate in un'unica regione, l'invio avverrà tramite il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione;
-se le unità produttive sono situate in diverse regioni, il servizio tramite cui inviare il prospetto sarà quello corrispondente alla sede legale;
-Se invece l'invio del Prospetto avviene per il tramite di un intermediario, il soggetto abilitato invia tutto il Prospetto informativo presso il servizio informatico dove è ubicata la sede legale dell'intermediario.

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