Rapporti di lavoro

Trasferimento d’azienda: le condizioni per il proseguimento del trattamento di integrazione salariale

di Antonio Carlo Scacco

Dall'esame istruttorio di alcune domande di accesso ai Fondi di solidarietà è emersa la necessità, si legge nel messaggio Inps n. 1617 del 13 aprile scorso, di fornire dei chiarimenti circa la possibilità, ove intervenga un trasferimento d'azienda, di proseguire presso l'azienda cessionaria eventuali trattamenti di integrazione salariale già in essere presso la cedente.
Il ministero del Lavoro si era già espresso sulla possibilità che imprese sottoposte al trattamento Cigs e ammesse a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa durante la sua fruizione, potessero richiederne la prosecuzione (v. circolare ministero del Lavoro 1/2016 del 22 gennaio). In quella occasione il dicastero del lavoro si era espresso positivamente, a condizione che gli organi della procedura si impegnassero a realizzare il programma inizialmente presentato. Interpellato nuovamente sulla specifica questione della prosecuzione del trattamento d’integrazione in caso di cessione o trasferimento di azienda o ramo di essa, il Ministero risponde ancora positivamente, confermando pertanto la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione/sospensione già autorizzati presso la cedente in capo alla cessionaria. Ma ad alcune condizioni, che di seguito si specificano. Le singole discipline dei Fondi, nonché la disciplina dell'assegno di solidarietà per il Fondo di integrazione salariale, prevedono una preliminare fase di valutazione della crisi svolta dall'azienda congiuntamente con le parti sociali all'esito della quale si perviene alla sottoscrizione di un accordo sindacale. Ora, poiché nella cessione d'azienda si verifica il mutamento della titolarità del soggetto aziendale, il Ministero specifica che laddove la concessione del trattamento di integrazione sia subordinata alla sottoscrizione del predetto accordo, si rende necessaria la richiesta alla azienda cessionaria/subentrante di una manifestazione di interesse circa la prosecuzione dei suddetti programmi così come precedentemente concordati. Ma non basta: occorre la sottoscrizione di un nuovo accordo collettivo, oppure, in alternativa, una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo. Le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro, ribadisce la nota dell'Istituto previdenziale, si rendono applicabili a tutti i Fondi attualmente vigenti, incluso il Fondo di integrazione salariale per quanto attiene la concessione dell'assegno di solidarietà.

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