Rapporti di lavoro

L’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale

di Antonio Carlo Scacco

Il Fondo di solidarietà residuale (Fsr), istituito con decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, dal 1° gennaio 2016 ha assunto la nuova denominazione di “fondo di integrazione salariale” (Fis). Il Fis prosegue sostanzialmente la gestione iniziata dal Fsr (peraltro sul piano pratico di scarso rilievo), garantendo un sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di Cig/Cigs e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali/alternativi (artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015). Rispetto al passato è stata ampliata la platea dei beneficiari (datori che occupano mediamente più di cinque dipendenti) e aggiunto l'assegno di solidarietà. L'adeguamento delle disposizioni relative al Fsr alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 148/2015 è stata oggetto di apposito decreto interministeriale 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato nella GU del 30 marzo scorso. Tuttavia già prima di tale data il Ministero del lavoro (note prot. n. 203 del 14 gennaio e prot. n. 998 del 18 gennaio 2016) e l'Inps (circolare 22/2016) hanno dettato le prime indicazioni operative.
Il Fis eroga due distente prestazioni: l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà. Destinatari dell'assegno ordinario possono essere i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti professionalizzanti, esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio, con una anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda. I datori che possono richiedere la prestazione sono quelli che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro. L'assegno ordinario è garantito per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2016. L'importo è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra zero ore e l'orario contrattuale, ridotti del 5,84%. In ogni caso la quantificazione è effettuata in automatico dalla procedura (vedi oltre) in base ai dati forniti dall'azienda, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Circa i criteri di valutazione delle istanze, il decreto 94343 ribadisce che saranno utilizzati quelli di cui al decreto previsto dall'art. 16, co. 2, del d.lgs. 148, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale. I decreti, al momento, non risultano adottati. Pertanto, secondo l'Inps, fino al momento dell'adozione si continueranno ad utilizzare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali (Inp circ. 7/2016 e msg. 779/2016 del 19 febbraio scorso). In ogni caso all'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.


Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni (in caso contrario la procedura non consente materialmente l'inoltro) e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La presentazione tardiva comporta come conseguenza che il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Inoltre il datore dovrà comunicare all'Inps le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione in ritardo utilizzando il modello allegato alla circolare 201/2015 e reperibile nel sito Inps.
L'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica alla struttura dell'Istituto territorialmente competente in relazione all'unità produttiva per la quale la prestazione è richiesta. Il riferimento alla unità produttiva, da intendersi come la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma, assume particolare rilevanza nel nuovo sistema degli ammortizzatori sociali (v. circ. Inps 197/2015). Per inviare la domanda si accede con PIN e codice fisale al portale INPS www.inps.it, Servizi OnLine “Aziende, consulenti e professionisti”, voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà. Selezionato il Fondo di integrazione salariale, nella domanda si valorizza il tipo di prestazione, periodo, numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa. Non si indicano più i dati distinti per qualifica dei lavoratori, ma è sufficiente valorizzare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste. Alla domanda si allegano (ne fanno parte integrante):
-la comunicazione dell'azienda circa le cause di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, entità e durata prevedibile, lavoratori interessati ecc. (art. 14, co. 1, del d.Lgs 148/2015) o il verbale di esame congiunto o l'accordo sindacale;
-l'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all'orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile nell'area download della procedura.
-apposite schede per ciascuna causale disponibili sempre all'interno della procedura. Ove vi siano state operazioni societarie, è necessario indicare, nel campo note oppure allegando un'apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.
Una volta compilata ed inviata la domanda, si ottiene la ricevuta di presentazione.

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