L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto di solidarietà

di Marrucci Mauro

La domanda

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Se la riduzione oraria non può superare il 60% per unità interessata (giorni, settimana, mese) come può il lavoratore superare il 70% di riduzione? nell'arco dell'intero periodo è inteso a totale 36 mesi? quindi bisogna distribuire la riduzione nei 3 anni es. 25% 1° anno -25%2° anno residuo 3° anno 20% totale 70%?

L’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 prevede, tra l’altro, che: 1. la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; 2. per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Secondo la prima delle disposizioni richiamate, il contratto di solidarietà é considerato idoneo a perseguire le proprie finalità quando la percentuale di riduzione dell’orario concordata tra le parti non superi (mediamente) il 60% dell’orario di lavoro contrattuale, giornaliero, settimanale o mensile, di tutti i lavoratori coinvolti nel contratto medesimo. Tale disposizione traduce in legge quanto era già stato precisato dalla prassi della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con la lettera circolare 8 febbraio 2010, prot. n. 3558, aveva fornito i chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della suddetta riduzione percentuale massima dell’orario di lavoro. Secondo tale interpretazione ministeriale il tetto massimo della percentuale di riduzione dell’orario può essere validamente riferito alla media della riduzione dell’orario di lavoro contrattuale della platea di tutti i lavoratori coinvolti nel singolo contratto di solidarietà. Dall’applicazione di tale modalità di calcolo consegue che alcuni lavoratori potranno essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell’orario concordata tra le parti superiore al 60% dell’orario di lavoro contrattuale ed altri con una riduzione inferiore. La riduzione dell’orario, così concordata, deve, però, nella media, rispettare il tetto massimo del 60% di riduzione dell’orario di lavoro contrattuale di tutti i lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà. Dall’applicazione di questa disposizione si potrebbero tuttavia registrare, sotto il profilo soggettivo, situazioni fortemente penalizzanti per alcuni singoli lavoratori. Per questo il legislatore ha posto un tetto massimo alla riduzione attuata in ossequio alla media del 60% dell’orario precisando – con riferimento al singolo lavoratore - che “la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato”. Pertanto, al massimo, la contrazione dell’orario non può eccedere il 70% dell’orario contrattuale del singolo lavoratore con una osservazione che è da riferire all’intero periodo in cui si svolge il contratto di solidarietà la cui durata, ovviamente, è stabilita dall’accordo sindacale.

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