Rapporti di lavoro

La risoluzione consensuale al bivio della «forma tipica» delle dimissioni

di Antonio Carlo Scacco

Il ministero del Lavoro ribadisce che il modulo telematico «non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la ‘forma tipica' delle stesse», che diventano efficaci una volta presentate secondo le nuove modalità. La precisazione dalla formulazione non proprio chiarissima, contenuta nelle Faq pubblicate su www.cliclavoro.gov.it, assume rilievo se rapportata all'altra forma di recesso prevista dalla procedura, ossia la risoluzione consensuale del rapporto. Quest'ultima, infatti, è un vero e proprio accordo o contratto mediante il quale datore e lavoratore concordano la cessazione anticipata del contratto di lavoro a fronte di concessioni reciproche, anche di carattere economico. La natura stessa dell'atto di risoluzione consensuale si pone, pertanto, in una certa difformità con la previsione contenuta nell'articolo 26 del decreto legislativo 151/2015, secondo cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è fatta, a pena di inefficacia, “esclusivamente [...] su appositi moduli” disponibili sul sito ministeriale. Inoltre appare difficilmente conciliabile con una form nella quale si prevede solo una casella di spunta riferita alla risoluzione consensuale (e quindi “sul modulo” non si “farebbe” la risoluzione consensuale, ma semmai la comunicazione di una avvenuta risoluzione consensuale). Non si vede, pertanto, in che modo il modulo telematico introduca la “forma tipica” (per usare la locuzione che si legge nella FAQ ministeriale) della risoluzione consensuale, essendo quest'ultima sostanzialmente differente dall'atto delle dimissioni (atto unilaterale recettizio).
Sorvolando sui problemi di compatibilità giuridica con la lettera del citato articolo 26, non sono poche le criticità di carattere pratico. Le parti firmano l'accordo di risoluzione ma, poiché è il solo lavoratore tenuto a effettuare la comunicazione, è ipotizzabile che quest'ultimo non provveda o vi provveda con ritardo. Nessuna norma obbliga il lavoratore a trasmettere telematicamente il modulo di risoluzione consensuale entro tempi prefissati dalla sottoscrizione dell'accordo (a meno che non siano previsti nell'accordo medesimo). Quindi potrebbe darsi il caso di un accordo già raggiunto, ma che il lavoratore omette di comunicare telematicamente assieme al modulo: quali le conseguenze se l'accordo nulla prevede sul punto? Problemi analoghi si pongono se la trasmissione è effettuata con mesi di ritardo rispetto alla sottoscrizione dell'accordo. Ritardi eccessivi potrebbero far venire meno la convenienza del datore alla risoluzione consensuale del rapporto a fronte del pagamento di determinati corrispettivi o concessione di determinati benefici. Nel frattempo il datore si troverebbe nella singolare situazione di aver firmato un accordo la cui efficacia è sospensivamente affidata alla volontà del lavoratore, che deciderebbe a sua discrezione se esercitarla o meno. Con la possibilità, per quest'ultimo, di procedere unilateralmente alla sua revoca (il datore non potrebbe farlo), ossia procedere a revocare l'efficacia di un atto che, viceversa, è stato siglato consensualmente.

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