Rapporti di lavoro

Verbale di conciliazione sindacale: deposito solo per le associazioni più rappresentative

di Antonio Carlo Scacco

Ai fini del deposito presso la Direzione territoriale del lavoro, il verbale di conciliazione siglato in sede sindacale deve rispondere non solo ai normali criteri di autenticità dell'atto, ma deve essere stato sottoscritto nell'ambito di una procedura di conciliazione avvenuta secondo le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative: è la risposta resa il 16 marzo scorso dalla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro a fronte di una richiesta di parere inoltrata da alcune locali DTL.

La richiesta è scaturita dal diniego opposto dalla Direzione territoriale alla istanza di deposito del verbale di conciliazione da parte della Unione Sindacale Italiana (USI) e da quest'ultima contestato.

La Direzione generale, ricostruendo pregevolmente il mutato contesto ordinamentale formatosi a seguito delle riforme susseguitesi nel tempo, nella risposta ha citato il nuovo testo dell'articolo 412-ter del c.p.c., come novellato dalla legge n. 183/2010, che rende evidente la scelta del legislatore più recente di limitare le conciliazioni solo presso le sedi sindacali che garantiscano una certa "istituzionalizzazione", ossia quelle appartenenti alle associazioni maggiormente rappresentative. Associazioni che non vanno confuse con la "associazione sindacale cui il lavoratore aderisce e conferisce mandato", citate nell'articolo 410 c.p.c., che sono soltanto soggetti, investiti di compiti consultivi ed assistenziali, che possono eventualmente proporre la conciliazione presso le sedi di cui al citato 412-ter c.p.c.

Infine, conclude la nota, l'articolo 411 c.p.c. circa l'accertamento della autenticità del verbale di conciliazione siglato nella sede sindacale non assegna alla DTL solo compiti meramente "notarili", come erroneamente ritenuto dall'USI, ossia limitati al solo accertamento dell'autenticità del verbale. A tali fini, e tenuto conto delle difficoltà operative circa l'accertamento della specifica rappresentatività della associazione sindacale che chiede il deposito, la nota richiama le indicazioni già contenute in una vecchia circolare del 1975 circa la possibilità per il Direttore della locale DTL di richiedere alle parti sindacali una sorta di autocertificazione (del tutto innovativa) da apporre in calce al verbale circa la sussistenza ed il possesso dei nuovi requisiti richiesti dall'articolo 412-ter c.p.c.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©