Rapporti di lavoro

Gli adempimenti per assumere lavoratori stranieri europei ed extra Ue

di Massimo Braghin

Il datore di lavoro che intende impiegare lavoratori stranieri nella propria realità produttiva è soggetto a distinti adempimenti, a seconda che l'assunzione riguardi lavoratori comunitari o lavoratori extra Ue.
Nel caso di lavoratori comunitari, la fonte normativa è rappresentata dal Dlgs 30/2007, che recepisce la Direttiva Ue 38/2004.
Nel caso di lavoratori extra Ue, la disciplina è contenuta nel Dlgs 286/1998, ovvero il Testo unico sull'immigrazione, modificato e integrato dal Dpr 179/2011 e dal Dl 5/2012.


Adempimento in caso di assunzione di lavoratore Ue
I cittadini comunitari hanno diritto, in applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 30/2007, di libera circolazione nell'ambito dei territori dell'UE. Il diritto di circolazione confluisce nel diritto di soggiorno nei relativi Stati membri, che può estendersi fino a 3 mesi (art. 6), senza alcuna condizione o formalità.
Il diritto di soggiornare per un periodo superiore ai 3 mesi, ai sensi dell'art. 7, è configurabile in caso di:
- impiego come lavoratore autonomo o subordinato;
- capacità di sostenere economicamente se stesso e i propri familiari;
- titolarità di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi sul territorio dello Stato membro;
- iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto presso cui seguire un corso di studi o di formazione professionale, e possesso di risorse economiche sufficienti per se stesso e per i propri familiari;
- essere familiare che accompagna un cittadino UE che possiede il diritto di soggiorno.
Inoltre, il cittadino UE che sia già lavoratore autonomo o subordinato e, come tale, abbia il diritto di soggiorno presso uno Stato UE, conserva il medesimo diritto anche in caso di:
- infortunio o malattia professionale che causi temporanea inabilità;
- stato di disoccupazione involontaria dopo un impiego di almeno un anno, con iscrizione presso il CPI e attestazione di disponibilità al lavoro;
- stato di disoccupazione involontaria dopo un impiego per un periodo inferiore a un anno, con iscrizione presso il CPI e attestazione di disponibilità al lavoro (in questo caso, il soggetto conserva il diritto di soggiorno per un anno);
- frequenza di un corso di formazione professionale.


Procedura telematica
L'assunzione di un cittadino UE costituisce un adempimento relativamente semplice, considerato che lo stesso è totalmente parificato al cittadino italiano. Ne deriva che il datore di lavoro dovrà procedere con il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO), tramite il portale www.cliclavoro.gov.it, ed avvalendosi, in caso di assunzione, del modello Unilav, entro le 24 ore antecedenti l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Come accade per i lavoratori italiani, anche con riferimento ai cittadini UE, il datore di lavoro procederà ad aprire le relative posizioni previdenziali e assistenziali presso INPS e INAIL, ai fini del riconoscimento delle relative prestazioni.
Non è dunque necessario richiedere il nulla osta al lavoro subordinato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Non è altresì necessario stipulare un contratto di soggiorno per lo svolgimento di lavoro subordinato.
Il lavoratore dovrà semplicemente essere munito di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale, che fornirà al datore di lavoro che lo assume.
E' sufficiente che il lavoratore sia domiciliato in Italia; perfezionerà la richiesta di residenza nel Comune, attraverso l'esibizione del contratto di lavoro, per effetto del quale soggiornerà in Italia per un periodo superiore a 6 mesi e il Comune rilascerà l'attestato di soggiorno.


Adempimento in caso di assunzione di lavoratore extra Ue
In questo caso, l'adempimento è sostanzialmente più complesso e articolato, considerato anche il fatto che sono molteplici i soggetti e gli uffici coinvolti, in più frangenti, nella procedura che precede l'assunzione.
Il datore di lavoro presenta l'istanza telematica di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico Immigrazione. Per il 2016 i termini sono dal 9 febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2016.
La domanda viene acquisita e ne viene verificata la regolarità, in base ad un criterio cronologico di presentazione.
A questo punto, la procedura diventa di competenza degli uffici deputati, e, nello specifico, lo Sportello Unico richiede al CPI se via sia disponibilità di lavoratori extra comunitari iscritti nelle liste di collocamento, e dunque da avviare al lavoro (art. 9 D. L. n. 76/2013). Qualora l'esito sia positivo, il CPI lo comunica allo Sportello Unico Immigrazione e al datore di lavoro. Quest'ultimo, entro i successivi 4 giorni, decide se avvalersi di eventuali lavoratori disponibili presso il CPI o se confermare, di contro, la richiesta di nulla osta.
Può verificarsi anche che il CPI risponda negativamente in merito alla disponibilità di lavoratori, oppure che lo stesso non produca risposte decorsi 20 giorni dalla richiesta. In tali circostanze, lo Sportello Unico si rivolge al Questore per la verifica, relativamente al lavoratore straniero da assumere e al datore di lavoro assumente, di eventuali cause ostative al rilascio del nulla osta.
Parallelamente, lo Sportello Unico verifica, presso la DTL, il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, previsti per le quote d'ingresso. In tal senso, la disciplina è dettata dal D. Lgs. n. 40/2014 che, recependo la Direttiva UE n. 98/2011, ha disposto che le domande per le assunzioni di lavoratori extra UE possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono disponibili.
In caso di esito positivo, l'istruttoria si conclude e lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia un nulla osta avente validità 6 mesi dalla data di rilascio.
Giunti al provvedimento di rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore l'avvenuto rilascio del nulla osta. Ciò è funzionale alla richiesta del visto di ingresso che dovrà essere effettuata dal lavoratore presso il consolato, entro i 6 mesi di validità del nulla osta.
Entro 30 giorni dalla richiesta, il consolato rilascia il visto d'ingresso.
Il lavoratore, una volta entrato in Italia, è soggetto all'obbligo, entro i successivi 8 giorni, di recarsi presso lo Sportello Unico per ottenere il permesso di soggiorno, che gli verrà rilasciato dalla Questura. Per l'ottenimento del permesso di soggiorno, la condizione necessaria è la stipula del contratto di soggiorno, ovvero quella bozza di contratto che il datore di lavoro aveva già predisposto, sottoscritto e trasmesso allo Sportello Unico.
La durata del permesso di soggiorno non può superare:
- 9 mesi in caso di lavoro stagionale;
- 1 anno in caso di contratto a tempo determinato;
- 2 anni in caso di contratto a tempo indeterminato.
In questa sede, il lavoratore sottoscrive, altresì, un accordo di integrazione (D.P.R. n. 179/2011), ovvero un programma di obiettivi che si impegna a perseguire e raggiungere durante il periodo di validità del permesso di soggiorno.
Entro 6 mesi dal rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il lavoratore straniero.
Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico, entro 5 giorni, la data di inizio dell'attività lavorativa.
Correlativamente, anche le comunicazioni di trasformazione o cessazione devono essere effettuate entro il medesimo termine.
Entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro procederà all'inoltro del modello UniLav tramite il portale www.cliclavoro.gov.it, quindi, anche in questo caso si confluisce nel sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (CO).
Il datore di lavoro deve comunicare all'INPS la circostanza di avvalersi di lavoratori stranieri, per mezzo del flusso Uniemens, indicando:
- in caso di lavoratori UE: il numero di lavoratori, la sigla LAV.COM. e il codice C 000;
- in caso di lavoratori extra UE: il numero di lavoratori, la sigla LAV. E.C. e il codice X 000.


Elementi contenuti nella richiesta di nulla osta
La procedura è esclusivamente informatica e si impernia sull'inoltro delle istanze allo Sportello Unico Immigrazione.
La prima operazione da compiere è la richiesta di nulla osta al lavoro, che può essere nominativa o numerica e deve recare obbligatoriamente i seguenti elementi:
- dati del titolare o legale rappresentante dell'impresa che intende assumere;
- dati del lavoratore extra UE da assumere, in caso di richiesta nominativa;
- numero di lavoratori extra UE da assumere, in caso di richiesta numerica;
- impegno ad assicurare al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle norme italiane e dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
- sede di lavoro;
- modalità di alloggio (ubicazione, titolo in base al quale lo straniero viene alloggiato, capienza della sede di alloggio in metri quadrati);
- impegno assunto dal datore di lavoro di pagamento delle spese di ritorno in patria del lavoratore straniero;
- impegno alla comunicazione di qualsiasi variazione relativa al rapporto di lavoro;
- indicazione dello Stato di provenienza del lavoratore.


Documenti da allegare all'istanza di nulla osta al lavoro
Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta i seguenti documenti:
- autocertificazione di iscrizione presso la CCIAA;
- autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale;
- proposta di stipulazione del contratto di soggiorno a tempo indeterminato, a tempo determinato ovvero stagionale, con indicazione dell'orario di lavoro (full-time o part-time di almeno 20 ore settimanali.


Decreto flussi
Entro il 30 novembre di ogni anno, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono stabilite le quote massime di stranieri che possono entrare nel territorio dello Stato per effettuare prestazioni di lavoro subordinato, lavoro stagionale o lavoro autonomo.
Con specifico riferimento alla situazione attuale, si citano il D.P.C.M. 14 dicembre 2015 relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso di lavoratori extracomunitari per l'anno 2016 (in Italia sono ammesse 17.850 unità per motivi di lavoro), e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 11 del 22 febbraio 2016, che illustra la ripartizione territoriale delle quote flussi.
La suddivisione delle 17.850 unità segue la seguente logica:
- 1.000 lavoratori che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei rispettivi Paesi di provenienza;
- 100 lavoratori che abbiano partecipato ad Expo Milano 2015;
- 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori svolgenti attività di interesse per l'economia italiana con risorse non inferiori a € 500.000,00, che garantiscano almeno 3 nuovi posti di lavoro; liberi professionisti; figure societarie di società non cooperative; artisti di fama internazionale; soggetti che intendono costituire start-up innovative);
- 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
- 14.250 riservati a chi voglia convertire in lavoro subordinato il proprio permesso di soggiorno posseduto ad altro titolo.


Il caso dei lavoratori stagionali
Anche in questo caso, la procedura di assunzione è totalmente informatica, tramite il portale www.nullaostalavoro.dlci.interno.it.
Per il 2016, è possibile inoltrare le istanze dal 17 febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2016.
La normativa è contenuta nel D.L. n. 5/2012.
I soggetti coinvolti nella procedura di assunzione di lavoratori extracomunitari stagionali sono i medesimi implicati nell'assunzione di lavoratori non stagionali. In questo specifico caso, lo Sportello Unico rilascia l'autorizzazione decorsi 10 giorni dalla comunicazione al CPI e entro 20 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. Il silenzio del CPI equivale ad assenso, purché sia garantito il rispetto congiunto di due condizioni, ovvero:
- la richiesta di assunzione è relativa ad un lavoratore straniero già autorizzato nell'annualità precedente ad effettuare lavoro stagionale presso il medesimo datore di lavoro;
- il lavoratore stagionale nell'annualità precedente deve essere stato assunto dal datore di lavoro e deve aver rispettato tutte le condizioni poste dal permesso di soggiorno.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha, in questo caso, validità minima di 20 giorni e massima di 9 mesi (suscettibile di proroga in caso di nuovo impiego stagionale), e viene rilasciata dallo Sportello Unico, sentito il Questore circa l'assenza di cause ostative.
Inoltre, è pacificamente riconosciuta la possibilità di convertire il permesso di lavoro stagionale in permesso di lavoro a tempo determinato o indeterminato in caso di eventuale assunzione di questo tipo.
Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori stagionali extracomunitari l'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali previste per la generalità dei lavoratori italiani e/o comunitari.


Assunzione di lavoratori stranieri senza rispetto delle quote flussi
Sono previsti casi specifici (art. 28 D. Lgs. n. 286/1998) in riferimento ai quali il rilascio dell'autorizzazione per l'assunzione di lavoratori stranieri non soggiace alle norme in materia di quote flussi. Si tratta di un elenco tassativo di categorie di lavoratori, definiti lavoratori “fuori quota”:
- dirigenti;
- docenti e ricercatori universitari;
- traduttori e interpreti;
- sportivi professionisti;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi;
- collaboratori familiari che hanno rapporti di lavoro all'estero con cittadini italiani che vogliono trasferirsi in Italia;
- persone in formazione o addestramento presso imprese italiane;
- lavoratori dipendenti da organizzazioni di imprese che operano in Italia per lo svolgimento temporaneo di incarichi specifici;
- medici;
- giornalisti;
- infermieri professionali.

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