Rapporti di lavoro

Lavoratori su navi mercantili italiane, in Gazzetta ufficiale le norme internazionali sulla tutela del lavoro

di Luigi Caiazza

L'Italia si adegua alle disposizioni internazionali in materia di controllo ed ispezioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale.
Con il D.Lgs. n. 32 del 15 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, vengono attuate le disposizioni stabilite con la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 del 23.2.2006, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 113 del 23 settembre 2013.

Autorità marittima centrale - Sarà compito dell'autorità marittima centrale, individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attuare, tra l'altro, la normativa in materia di ispezione, certificazione e coordinamento relativa al lavoro marittimo, programmare con il Comando delle Capitanerie di Porto e con l'istituendo Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.

Autorità marittima locale - L'attività di ispezione e certificazione, invece, viene svolta secondo le disposizioni della convenzione, dall'autorità competente locale (capitanerie di porto) attraverso gli ispettori autorizzati. Questi ultimi sono dipendenti delle suddette autorità centrali e locali marittime, in possesso dei prescritti requisiti professionali minimi indicati nell'allegato 1, al decreto in esame.

Le ispezioni a bordo - Le ispezioni di cui è cenno, consistono, in particolare:

- in una ispezione iniziale sulle navi nuove;

- ispezione intermedia (dopo 2-3 anni), per le navi esistenti di stazza lorda o superiore a 200 GT e per le navi che effettuano viaggi internazioni la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT;

- ispezioni di rinnovo (alla scadenza del certificato) ed addizionali ( a seguito possibili infrazioni) per le navi nuove o esistenti.

L'ispezione, da effettuarsi a bordo delle navi, consiste nell'acquisire tutte le informazioni necessarie, da parte dello stesso comandante e di tutto il personale operante a bordo ed eventuali rappresentanti, nonché tutti i libri e giornali di bordo, registri e quant'altro necessario all'ispezione, compresa la copia della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Rapporto ispettivo - Al termine dell'ispezione, l'ispettore segnala immediatamente le eventuali deficienze al comandante della nave, stabilendo un termine per eliminare le irregolarità. Redige quindi un rapporto in lingua italiana ed in lingua inglese, consegnandone copia allo stesso comandante ed all'armatore. Una ulteriore copia viene invece affissa sulla bacheca "avvisi" della nave per informare i lavoratori marittimi e, se richiesta, ai rappresentanti di questi ultimi. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità rilevanti o nel caso in cui riguardino un "reclamo a bordo", le stesse vengono segnalate anche alle competenti organizzazioni armatoriali e dei lavoratori.

Reclamo di bordo - Il decreto legislativo in esame definisce "reclamo di bordo" qualsiasi informazione o rapporto originato dai lavoratori marittimi, ogni soggetto, associazione, organizzazione, portatrice di una qualificata posizione soggettiva, di un interesse diffuso o legittimo. In riferimento a tale circostanza, nel caso in cui l'autorità competente locale riceve un reclamo concernente una violazione della convenzione, inclusa la violazione dei diritti dei lavoratori marittimi, l'ispettore in servizio presso il primo porto di scali della nave, effettua un prima indagine. Già in sede di sopralluogo, l'ispettore cerca di favorire una soluzione in relazione al reclamo. In caso contrario, l'ispettore ne dà immediata comunicazione all'armatore disponendo un termine per la formulazione di osservazioni e per la presentazione di un piano di azione correttivo. Il rapporto di ogni ispezione è consegnato dall'ispettore all'ufficio marittimo locale che, a sua volta, provvederà a trasmetterlo alla Asl ed ai competenti uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera ed all'autorità competente centrale. L'ufficio marittimo locale accerta, tramite l'ispettore, alla scadenza del termine assegnato con il citato rapporto che le irregolarità emerse o confermate nel corso dell'ispezione, siano state eliminate in conformità alla convenzione.

Fermo della nave - Nel caso vengano accertate condizioni di vita e di lavoro con evidente pericolo per l'incolumità, la salute e sicurezza dei lavoratori, l'ispettore notifica al comandante della nave, il fermo della nave stessa informandone le autorità.

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