L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assenza ingiustificata e retribuzione

di Paolo Rossi

La domanda

In presenza di un’assenza giustificata, la Cassazione conferma il diritto del datore di lavoro di non corrispondere la retribuzione per il periodo di assenza, in base al istituto dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Si chiede sapere se e in quale misura la mancata corresponsione riduce la base imponibile ai fini dei contributi previdenziali INPS? Si chiede inoltre sapere se, in presenza della anzidetta mancata corresponsione della retribuzione, è possibili applicare, ai fini sanzionatori, anche una sanzione disciplinare quale la multa o la sospensione dalla retribuzione, o se questo costituisse una violazione del principio ne bis in idem ossia un ingiustificato raddoppiamento sanzionatorio?

Posto che il lettore ha bene inquadrato la questione dell’inadempimento rispetto all’ipotesi dell’assenza ingiustificata del lavoratore subordinato, si evidenzia come tale manifestazione irregolare del rapporto possa essere anche riconducibile alla violazione degli obblighi di correttezza (art. 1175 c.c.), buona fede (art. 1375 c.c.) e diligenza (art. 2104 c.c.). Ciò in quanto il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni contrattuali sull' informazione da rendere al datore di lavoro ogni volta che sia impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro e a documentare nel modo più completo e opportuno le ragioni per le quali si è astenuto dalla prestazione. In assenza di ragioni tutelabili viene meno il sinallagma contrattuale, essendo pur sempre il contratto di lavoro un rapporto a prestazioni corrispettive. Col venire meno dell’obbligo retributivo, viene meno anche l’obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro. L’art. 12, della Legge 30 aprile 1969, n. 153, fa rientrare nella base imponibile previdenziale solo i redditi “maturati nel periodo di riferimento”. Durante l’assenza ingiustificata il lavoratore, come precisato, non “matura” (cioè non sorge il diritto a) retribuzione di alcun tipo (diretta, indiretta e differita) e, dunque, il periodo di assenza non consente la copertura contributiva. Da notare, peraltro, che sotto il profilo tributario, in ordine al riconoscimento dei giorni di detrazioni in caso di assenze non giustificate, l’Amministrazione finanziaria ha precisato come i giorni che non vanno computati siano esclusivamente quelli per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (art. 13 D.P.R. 917/1986 - Min. Fin. circ. 3/1998). Sotto l’aspetto disciplinare il prestatore di lavoro inadempiente si espone anche ad un eventuale procedimento disciplinare, che in ogni caso non costituisce una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto non si forma un doppio giudizio del singolo fatto. Infatti, mentre la mancata erogazione della retribuzione è la conseguenza diretta della paralisi del sinallagma contrattuale (se manca la prestazione lavorativa viene meno anche la prestazione corrispettiva), il procedimento disciplinare è l’unico momento in cui è accertato se l’assenza ingiustificata rappresenti un comportamento contrario ai principi di correttezza (art. 1175 c.c.), buona fede (art. 1375 c.c.) e diligenza (art. 2104 c.c.).

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