Rapporti di lavoro

Tirocini formativi della Pa: le nuove modalità di accesso al Fondo per l’indennità per la partecipazione

di Massimo Braghin

Il 7 marzo 2016 è stato pubblicato dalla Direzione generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Dpcm 24 dicembre 2015 sulle modalità di accesso al Fondo per la corresponsione delle indennità per la partecipazione ai tirocini formativi di orientamento presso una pubblica amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, modificando quanto già disposto dal Dpcm 3 luglio 2015.
Le principali modifiche riguardano l'ambito di applicazione previsto dall'articolo 1 e in particolare, al comma 2, è stato ampliato il periodo di utilizzo prevedendo che le risorse che saranno impegnate negli anni 2013, 2014 e 2015 potranno essere utilizzate entro l'anno 2016, mentre precedentemente il termine ultimo era previsto per la fine del 2015.

Le risorse si riferiscono all'utilizzo del fondo istituito dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 per finanziare la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento, quando il soggetto ospitante è un'amministrazione dello Stato e non sia possibile provvedere con fondi di pertinenza delle stesse amministrazioni che siano già destinati a rapporti formativi.
Altra novità riguarda le modalità di accesso al fondo previsto dall'articolo 2. Il comma 1 dello stesso articolo è stato sostituito e il nuovo dettato normativo prevede che le amministrazioni dello Stato rientranti nei soggetti beneficiari del citato Dpcm per poter ottenere l'accesso al fondo in relazione a ciascuna delle annualità 2013, 2014 e 2015, dovranno presentare tramite Pec apposita istanza all'indirizzo tirocinippaa@pec.lavoro.gov.it (e non tirocinippaa@mailcert.lavoro.gov.it come erroneamente riportato nel Dpcm del 24 dicembre 2015 e come evidenziato dall'avviso rettificativo allegato).
Il termine perentorio per la presentazione delle istanze è fissato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale e pertanto entro il 6 maggio 2016. Va precisato che le istanze dovranno comprovare le ragioni per cui viene impedito il pagamento delle indennità di partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento con le risorse che sono già a disposizione dell'Amministrazione e destinate proprio ai rapporti formativi. Alle istanze va allegata la copia della convenzione con il soggetto promotore oltre che il documento di identità in corso di validità del firmatario dell'istanza. L'indennità di partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento non potrà essere inferiore a 300 euro mensili per tirocinante e, in caso di ripartizione fra le varie amministrazioni della dote annua, si dovrà tenere conto in misura proporzionale alla spesa prevista, basando la quota parte sull'ammontare della dotazione annua del fondo, diviso per l'importo complessivo delle indennità richieste da tutte le amministrazioni e moltiplicato per l'importo della spesa relativa alle indennità preventivate da ciascuna amministrazione che ha presentato istanza.

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