Rapporti di lavoro

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: disciplina e procedure

di Alberto Bosco

A parziale modifica di quanto già previsto dalla L. 28.6.2012, n. 92 (riforma Fornero) l'art. 26 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 151 (in vigore dal 24.9.2015), in materia di risoluzione consensuale ha introdotto ulteriori novità, prevedendo un'apposita nuova procedura di convalida, con modalità atte a garantire la genuinità della manifestazione di volontà del lavoratore.
La risoluzione consensuale deve avvenire, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it.
La nuova disciplina, che prevede la trasmissione del modulo telematico (salvi i casi di dimissioni connesse alla gravidanza e maternità) non si applica al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, co. 4, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 (art. 26, co. 7, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151).


Procedura di convalida

Con la sola eccezione della risoluzione consensuale concordata nei primi 3 anni del bambino (con le precisazioni di cui sopra), o laddove essa sia fatta in sede protetta o presso le commissioni di conciliazione, la risoluzione consensuale può avvenire, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente con le modalità individuate con il D.M. 15.12.2015, il quale stabilisce:
a) i dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere;
b) i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore;
c) le modalità di trasmissione;
d) gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
Le nuove disposizioni sono in vigore a partire dal 12.3.2016, e dalla medesima data, sono abrogati i commi da 16 a 23-bis dell'art. 4 della legge 28.6.2012, n. 92; tali disposizioni prevedevano l'invito alla convalida da parte del datore entro 30 giorni, le modalità di convalida da parte del dipendente, la revoca e così via (art. 26, co. 8, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151).


Modalità tecniche per la comunicazione telematica

Per la comunicazione della risoluzione consensuale (e relativa revoca), a partire dal 12.3.2016, è adottato il modulo di cui all'allegato A al D.M. 15.12.2015 (di cui costituisce parte integrante), reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel sito www.lavoro.gov.it, da compilarsi con le modalità tecniche di cui all'allegato B. Il modulo deve essere inoltrato alla casella PEC del datore di lavoro con le modalità previste nell'allegato B, che stabilisce, altresì, le modalità di trasmissione alla DTL competente e i caratteri di non contraffazione e falsificazione della manifestazione di volontà di recedere o risolvere il rapporto di lavoro, o di revocare tale volontà. Premesso che lo schema allegato al decreto chiarisce in maniera visiva la procedura (o meglio le procedure, a seconda che il lavoratore decida di far da sé o di avvalersi di un patronato o di altro soggetto abilitato), l'allegato B contiene alcune interessanti precisazioni nel cui ambito va tenuto presente quanto segue:
a) salvo che la trasmissione del modulo sia eseguita tramite un soggetto abilitato, l'accesso alle funzionalità disponibili nel portale lavoro.gov.it è possibile solo se l'utente è in possesso del PIN Inps ed è utente del portale. L'accesso alla gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it, il quale a sua volta poggia sull'anagrafica utenze di ClicLavoro, per il riconoscimento della tipologia dell'utente, e sull'autenticazione tramite il PIN Inps per il suo riconoscimento certo (il possesso del PIN Inps non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge per un maggior livello di sicurezza al riconoscimento);
b) il soggetto abilitato, invece, deve utilizzare la propria utenza ClicLavoro ed deve accertare l'identità del lavoratore che chiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni o la risoluzione consensuale e per la loro revoca, e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV;
c) il datore di lavoro riceverà il modulo (in sola lettura) nella propria casella PEC; la DTL riceverà una notifica nel proprio cruscotto e ha la possibilità di visionare il modulo;
d) il lavoratore può scegliere se il rapporto è iniziato prima o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie): nel 1° caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 e 3; nel 2° caso dovrà inserire solo il codice fiscale del datore e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti attivi in modo che il dipendente possa scegliere quello dal quale intende recedere;
e) infine, a ogni modulo salvato sono attribuite 2 informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) corrispondente alla data di sistema rilevata all'atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale, e il codice identificativo.
Intervento di altri soggetti: la trasmissione dei moduli appositamente previsti per la comunicazione della risoluzione consensuale può avvenire anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, co. 1, lettera h) (che fa riferimento agli “enti bilaterali”, ovvero agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative), e articolo 76 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 (art. 26, co. 4, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151; D.M. 15.12.2015).


Revoca

Entro i 7 giorni successivi a decorrere dall'avvenuto invio del modulo telematico, il lavoratore – con le medesime modalità - ha la facoltà di revocare il proprio consenso alla risoluzione utilizzando l'allegato A al D.M. 15.12.2015 (art. 26, co. 2, D.Lgs. 14.9.2015, n. 151).

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