L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Impresa straniera, indirizzo italiano e indizio di stabile organizzazione

di Andrea Costa

La domanda

Un’impresa straniera opera in Italia senza disporre di una stabile organizzazione. Nei rispettivi contratti di lavoro italiani è stato indicato comunque un indirizzo italiano come sede amministrativa, visto la necessità di indicare un tale indirizzo ai fini di registrazione come datore di lavoro presso l’INAIL e l’INPS. Ciò premesso si chiede di sapere se l’indicazione di un tale indirizzo nel contratto di lavoro costituisce o meno un indizio per la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia. Si chiede inoltre se l’indicazione di questo indirizzo costituisce un requisito indispensabile ai fini della validità del contratto o se può essere anche ommesso, limitandosi ad indicare la sola sede legale all'estero.

Nel nostro ordinamento è ammesso che un’azienda straniera possa operare nel territorio italiano senza disporre di una struttura, ma solo per il tramite di uno o più lavoratori dipendenti. In tali circostanze si pongono due problematiche: la prima relativa alla legislazione applicabile al rapporto di lavoro, soprattutto con riguardo agli aspetti di sicurezza sociale, la seconda alla configurabilità di una stabile organizzazione in Italia. Con riferimento alla prima delle due problematiche, in virtù del principio di territorialità dell’obbligo assicurativo ai lavoratori assunti in Italia deve applicarsi la normativa domestica in materia di previdenza ed assistenza. L’azienda straniera può avvalersi di un rappresentante previdenziale al fine dell’ottenimento del codice fiscale, dell’apertura delle posizioni INPS e INAIL, delle comunicazioni delle assunzioni al Centro per l’impiego competente sulla base del luogo di lavoro. Tra le disposizioni di diritto del lavoro che debbono essere rispettate rientra anche quanto previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 152/1997, con riferimento all’indicazione obbligatoria nel contratto di lavoro individuale del luogo in cui il lavoratore deve rendere la propria prestazione lavorativa, che può coincidere con un posto fisso - costituendo il riferimento per individuare, tra l’altro, la trasferta - con un ambito territoriale (un’area di lavoro), o persino non essere predeterminabile, nel caso in cui i lavoratori siano trasfertisti, cioè tenuti per contratto a svolgere l’attività lavorativa in luoghi sempre diversi. Nel caso in cui il lavoratore sia occupato in luoghi diversi, il citato articolo 1 dispone che sul contratto si debba indicare la sede o il domicilio del datore di lavoro. Con riferimento alla seconda problematica, si rileva, in estrema sintesi, che la stabile organizzazione implica una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente eserciti in tutto o in parte la sua attività sul territorio. La stabile organizzazione non è da intendersi unicamente come materiale, ma, con riferimento alla sola attività svolta dai lavoratori, anche personale, configurandosi laddove gli stessi operino esercitando il potere di concludere contratti che vincolano giuridicamente il datore di lavoro non residente. Fatta questa premessa e tornando al caso prospettato, si assume, sulla base delle informazioni fornite, che la società straniera non possieda in Italia una stabile organizzazione, né materiale, né personale. Ne deriva che la semplice indicazione nel contratto dell’indirizzo utilizzato ai fini INPS e INAIL non possa costituire, ad avviso dello scrivente, un indizio della stabile organizzazione, in quanto assume esclusivamente valore amministrativo e non caratterizza l’attività svolta. Del resto potrebbe coincidere semplicemente con l’indirizzo del rappresentante previdenziale, la sede di un professionista che provvede unicamente al rispetto degli adempimenti nei confronti delle amministrazioni coinvolte. Inoltre, con riferimento alla questione relativa all’indicazione del luogo di lavoro nel contratto di assunzione dei lavoratori chiamati a svolgere la propria attività lavorativa in Italia, si richiamano quelle disposizioni che prevedono la libertà di individuazione dello stesso tra le parti, fermo restando il rispetto della sicurezza dei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro. Nel caso prospettato risulta opportuna l’indicazione di un luogo di lavoro, soprattutto al fine di individuare la configurabilità di istituti connessi alla mobilità del lavoratore dipendente (tra i quali risulta la trasferta), non necessariamente coincidente con quello utilizzato ai fini INPS e INAIL, restando i due concetti distinti. Diversamente, laddove si sia in presenza di lavoratori trasfertisti, per la legge italiana occorre indicare unicamente la sede o il domicilio del datore di lavoro.

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