Rapporti di lavoro

Maggiore attenzione nel recupero delle sanzioni ispettive iscritte a ruolo

di Virginio Villanova

La legge 190/2014 ha ridisegnato i controversi rapporti tra enti creditori e agenti della riscossione, su una materia particolarmente delicata, come quella del recupero coattivo delle somme non pagate. La legge di Stabilità per il 2015, modificando gli articoli 19 e 20 del Dlgs 112/1999, assegna dei termini certi per la trasmissione della dichiarazione di inesigibilità da parte dell'agente per la riscossione e disciplina anche i rapporti tra ente creditore e l'agente stesso, introducendo forme di controllo puntuali e univoche che possano garantire la migliore garanzia del diritto di credito.

Con la nota 1671 del 27 gennaio 2016, la direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro ricorda come il nuovo testo dell'articolo 19 della legge 112/1999 preveda in tre anni dalla consegna del ruolo il termine entro il quale il concessionario è tenuto a inviare la comunicazione di inesigibilità del credito. La dichiarazione inviata oltre questo termine, fa perdere il diritto del concessionario al discarico del ruolo.

In questi termini, le comunicazioni di inesigibilità dell'agente per la riscossione, possono essere definitive, producendo gli effetti sopra richiamati, e solo informative, quali le comunicazioni interlocutorie. In questo ultimo caso, le direzioni territoriali del Lavoro sono invitate a prestare la massima attenzione. Nel caso in cui non pervenga la comunicazione definita nel termine sopra indicato, le direzioni dovranno emettere un provvedimento negativo di discarico del ruolo.

L'agente per la riscossione perde il diritto al discarico del ruolo qualora si renda responsabile di irregolarità gravi nella gestione del ruolo, legate, ad esempio, alla mancata notifica nei termini della cartella esattoriale. L’ente creditore ha la possibilità di controllare la procedura esecutiva dell'agente per la riscossione, in misura non superiore al 5% delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate per ciascun anno. La scelta dovrà ricadere sulle sanzioni di importo più elevato, su soggetti pluridebitori dell'ente e per i quali non siano già iniziate altre operazioni esecutive, come risulta dall'interrogazione del portale di Equitalia.

Con il controllo, prende l'avvio un procedimento amministrativo che prevede delle tempistiche molto chiare, e delle comunicazioni ufficiali tramite Pec tra l'ente creditore e il concessionario. Sono possibili, da parte dell'ente creditore, specifiche contestazioni riguardo a vizi e irregolarità riscontrate nella procedura esecutiva, alle quali il concessionario per la riscossione potrà replicare mediante osservazioni.
Entro sessanta giorni dal termine entro cui il concessionario è tenuto a produrre osservazioni, l'ente creditore ammette o rifiuta il discarico con provvedimento motivato.
Le controversie tra ente creditore e concessionario possono essere definite in modo agevolato mediante il pagamento in via bonaria di un importo pari a un ottavo dell'importo iscritto a ruolo. Diversamente la questione viene deferita al giudizio della Corte dei conti.

La stessa procedura dovrà essere applicata anche ai ruoli relativi al periodo 1° gennaio 2000- 31 gennaio 2014, secondo tempistiche progressive che partano dai ruoli più recenti.
Particolare attenzione viene richiesta, da ultimo, ai provvedimenti giudiziali che interessano le controversie in cui è parte l'agente per la concessione. A carico dell'ente creditore viene posto l'onere di assicurare l'esecuzione delle pronunce rese in sede giudiziale, anche se in via teorica, dal controllo di merito, avrebbe potuto negare il diritto al discarico all'agente per la riscossione.

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