Rapporti di lavoro

Da gennaio 2016 l’interesse legale scende allo 0,2 per cento

di Gabriele Bonati

Il ministero delle Economia, con il decreto 11 dicembre 2015 (in Gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2015) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il tasso di interesse legale passi dallo 0,5% allo 0,2 per cento.

La variazione è stata decretata dal ministero come previsto dall'articolo 1284 del codice civile che assegna il compito di modificare il saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

La modifica del tasso dell'interesse legale riguarda i seguenti ambiti:

- mancato o tardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa: le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali;

- mancato o tardato pagamento dei contributi da aziende in crisi (Cigs, mobilità e in tutti i casi di crisi, riconversione e ristrutturazione con particolare rilevanza sociale): la sanzione può essere ridotta fino alla misura degli interessi legali;

- mancato o tardato pagamento dei contributi da parte di aziende in procedura concorsuale: per violazioni dovute a morosità, la sanzione è pari alla misura del tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR - attualmente allo 0,05%) in ogni caso non inferiore al tasso legale;

- rateazione Inail da autoliquidazione: i datori di lavoro possono pagare il debito Inail da autoliquidazione in quattro rate di uguale importo con una maggiorazione, per le rate successive a quella del 16 febbraio, pari al tasso legale, qualora non sia ancora stato fissato il tasso corrispondente alla media dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico;

- tardivi versamenti fiscali del sostituto d'imposta: oltre alle prescritte sanzioni, ridotte se ci si avvale del ravvedimento operoso, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale;

- crediti di lavoro: il giudice che condanna il datore di lavoro al pagamento di crediti insoluti del lavoratore è tenuto a determinare, sulla somma lorda dovuta al lavoratore, sia gli interessi legali sia la rivalutazione monetaria.

L'Inps, con la circolare 22 dicembre 2015, numero 205, nel ricordare i riflessi che la modifica del saggio di interesse legale ha sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato pagamento dei contributi, precisa che la nuova misura dello 0,2% di interesse si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016. Il provvedimento produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Inps stesso.

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