Rapporti di lavoro

Con la cassa integrazione non si matura la tredicesima

di Cristian Callegaro

La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) rientra con le altre mensilità aggiuntive nel concetto di retribuzione differita, essendo corrisposta, in genere, in un momento successivo a quello di competenza della stessa, in particolare durante le festività natalizie. La liquidazione avviene, invece, durante l'anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Non mancano tuttavia delle eccezioni alla regola generale, secondo le quali il pagamento avviene con la stessa periodicità - in generale, mensile - con cui viene erogata la retribuzione corrente. In questa sede si propone un'analisi del rapporto tra tredicesima mensilità e ammortizzatori sociali.


Tredicesima e cassa integrazione ordinaria
Nell'ipotesi di cassa integrazione a zero ore il lavoratore non matura la tredicesima mensilità. Se, per esempio, un lavoratore con retribuzione lorda pari a 2.400 euro è stato in Cig a zero ore dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 e per il residuo periodo dell'anno ha regolarmente prestato attività lavorativa, allo stesso spetterà la corresponsione nel mese di dicembre 2015 di una tredicesima pari a 1.800 euro (2.400 – (2.400/12*3)).
Per i tre mesi di cassa integrazione lo stesso lavoratore percepirà dall'Inps la relativa indennità, comprensiva del rateo di tredicesima; tuttavia, l'applicazione dei massimali per la liquidazione della Cig potrebbe in alcuni casi vanificare proprio la quota parte di mensilità aggiuntiva da ricomprendere nell'indennità.

Diversa, e più articolata, è l'ipotesi della cassa integrazione a orario ridotto. In questo caso, infatti, maturano due quote di tredicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite a eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate per effetto della riduzione d’orario a causa dalla cassa integrazione e beneficerà della parziale integrazione salariale.

Per quantificare l'ammontare della tredicesima che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore è possibile fare riferimento al coefficiente rappresentato dalle ore lavorabili nell'anno. Sul punto si segnala anche il messaggio Inps 17610 del 30 ottobre 2012, attraverso il quale l'Inps ha provveduto, tra l'altro, a esplicare gli elementi e l'algoritmo utilizzati dal medesimo istituto per il calcolo della prestazione.


Integrazione salariale e mensilità aggiuntive: ulteriori considerazioni
Come evidenziato dal messaggio Inps 11110 del 7 aprile 2006, la retribuzione globale integrabile è composta, oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga, anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Le quote di tale retribuzione maturate nel mese devono ricomprendersi nell'importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento di integrazione salariale. «Ne deriva che in concreto le quote di mensilità aggiuntive vengono di rado rimborsate dall'Inps in quanto eccedono il tetto mensile applicabile alla singola fattispecie tenuto conto che il ragguaglio ad ore del compenso ultramensile (13° e 14° etc.) sommato al ragguaglio ad ore del trattamento corrisposto mese dopo mese non può in ogni caso superare il massimo spettante».

Al riguardo si possono verificare le seguenti ipotesi:
- l'importo dell'integrazione calcolata è superiore al massimale, per cui al lavoratore viene erogato un trattamento ragguagliato a quest'ultimo importo. In questo caso non sono integrabili le quote di mensilità aggiuntive per le ore di intervento della cassa integrazione in quanto per tali ore è già stato corrisposto l'importo massimo orario.
- l'importo dell'integrazione calcolata è inferiore al massimale e quindi al lavoratore si corrisponde l'importo effettivo dell'integrazione. In questa ipotesi le quote di mensilità aggiuntive sono da integrare sino al raggiungimento del massimale.


Tredicesima e cassa integrazione straordinaria
Il rapporto della Cigs con gli altri istituti (tra cui le mensilità aggiuntive) segue in generale le regole previste per la Cig ordinaria.


Tredicesima e contratto di solidarietà
Il trattamento d’integrazione è calcolato in percentuale sulla base del trattamento retributivo perso dal lavoratore; quest'ultimo si determina escludendo gli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nei 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà.
Relativamente ai vari istituti contrattuali (ferie, festività, gratifica natalizia, quattordicesima mensilità) che potrebbero essere ridimensionati e influire, quindi, sul trattamento economico spettante al lavoratore, occorre stabilire, sulla base del contratto di solidarietà stipulato, come ed in che misura siano stati ridotti gli oneri a carico del datore di lavoro a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
In genere, tuttavia, con riguardo alle mensilità aggiuntive per i contratti di solidarietà si fa in parte riferimento a quanto previsto per la cassa integrazione.

Nei periodi di orario ridotto maturano, infatti, due quote di tredicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite ad eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate per effetto della riduzione di orario prevista dal contratto di solidarietà. La prima quota viene corrisposta alla scadenza fissata dalla contrattazione collettiva, mentre per la seconda è facoltà del datore di lavoro accantonare la parte di integrazione salariale riferita alla tredicesima per corrisponderla al lavoratore in unica soluzione insieme alla prima quota, oppure corrisponderla mensilmente in aggiunta all'integrazione Inps.

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