Rapporti di lavoro

Periodo transitorio per le domande di assegno ordinario dei nuovi fondi di solidarietà bilaterale

di Pietro Gremigni

I nuovi fondi di solidarietà bilaterale che dal 1° gennaio 2016 sostituiscono gli attuali Fondi bilaterali e sono modellati sulla falsariga di Cig ordinaria e Cig straordinaria come nel caso della durata massima che non può essere superiore, a seconda della causale, alle durate massime previste dalle causali individuate dagli ammortizzatori generali.
L'Inps con la circolare 201 del 16 dicembre 2015 emana le prime istruzioni sui nuovi Fondi istituiti dal Dlgs 148/2015 e in particolare sulle caratteristiche dell'assegno ordinario.


Destinatari - Il ricorso alle prestazioni dei Fondi di solidarietà si rivolge ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti compresi gli apprendisti, appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazioni guadagni.


Applicabilità della nuova disciplina - Il linea di massima le nuove regole trovano applicazione a tutti i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di questa data.
I Fondi già costituiti prima della riforma si adeguano alle nuove regole entro il 31 dicembre 2015, con la garanzia che per quelli che non hanno questa necessità è garantita la transizione nella nuova disciplina da parte dei Fondi già vigenti, senza alcuna soluzione di continuità all'operato degli stessi. L'adeguamento è obbligatorio esclusivamente per quei fondi che presentano disposizioni difformi.


Causali - L'intervento dei Fondi bilaterali è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo, ovvero per evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
L'assimilazione con la Cig fa sì che l'assegno ordinario si pone come uno strumento per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda volto al recupero dei livelli produttivi della stessa. Da questo punto di vista, rispetto al passato, emerge chiaramente la natura transitoria della causale e la necessità della ripresa dell'attività produttiva.


Importo dell'assegno ordinario - Le parti sociali hanno libertà di stabilire l'importo dell'assegno, che non può essere inferiore all'importo dell'integrazione salariale calcolata coi criteri ordinari, con possibilità di derogare al massimale della Cig. L'importo dell'assegno non è soggetto alla riduzione pari al contributo apprendisti ed è rivalutabile annualmente.


Durata dell'assegno ordinario - I Fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e in particolare:
- eventi transitori e non imputabili: 13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile;
- situazioni temporanee di mercato: 13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile;
- riorganizzazione aziendale: 24 mesi in un quinquennio mobile;
- crisi aziendale: 12 mesi;
- contratto di solidarietà: 24 + 12 mesi in un quinquennio mobile.
Grazie alla combinazione tra le diverse tipologie è possibile andare oltre alle predette durate fino ad un massimo d 36 mesi:
- 12 mesi di Cigo+12 mesi di Cigs (es. riorganizzazione): ok 24 mesi
- 12 mesi di Cigo+24 mesi di Cds (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi
- 12 mesi di Cigs (crisi)+24 mesi di Cds: ok 36 mesi
- 36 mesi di Cds: ok
- 6 mesi di Cigo+12 mesi di Cds: possibili altri 12 mesi di Cigs oppure altri 18 mesi di Cds.


Contribuzione - Per i periodi di erogazione dell'assegno ordinario è dovuta alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato, a carico del relativo Fondo, il versamento della contribuzione correlata alla prestazione, utile ai fini pensionistici.
Inoltre il datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è obbligato al versamento di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, in misura non inferiore all' 1,5%.


Domanda - La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della stessa.
In via transitoria ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 24 settembre 2015 e la data di pubblicazione della circolare 201 (16 dicembre 2015) è neutralizzato.
In questa prima fase di applicazione le aziende interessate devono allegare alla domanda all'Inps la lista dei lavoratori in forza all'Unità produttiva integrata con le informazioni inerenti alla qualifica, all'orario contrattuale e alle altri dati contenuti nell'allegato alla circolare 201/2015.


Pagamento dell'assegno ordinario - Il pagamento dell'assegno ordinario è effettuato di norma direttamente dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e dalla stessa posto a conguaglio sul modello Uniemens.
Il pagamento diretto da parte dell'Inps al lavoratore beneficiario è ammesso solo ed esclusivamente nell'eventualità di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa. In materia si applica la disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

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