Rapporti di lavoro

Ferie 2015, entro il 31 dicembre vanno fruite almeno 2 settimane

di Michele Regina

L'articolo 10 del Dlgs 66/2003 stabilisce, fermo restando le disposizioni del codice civile, che il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, fatte salve le migliorative previsioni contrattuali collettive. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Pertanto i datori che non abbiano ancora fatto fruire le due settimane di ferie del 2015 hanno a disposizione il solo mese di dicembre per ottemperare all'obbligo di legge.

Si riepiloga in breve la disciplina legale di riferimento sulla fruizione delle ferie, precisando però che è sempre obbligatorio leggere attentamente la contrattazione collettiva di riferimento, che potrebbe stabilire diversamente tempi e quantità di fruizione. Abbiamo un primo periodo di ferie che, come detto, è pari a due settimane e deve essere fruito nell'anno di maturazione. Ovviamente se il lavoratore non fruisce di tale periodo nel corso dell'anno, il datore diventa passibile di sanzione, fermo rimanendo che il lavoratore ha almeno un credito pari ai giorni di mancato godimento delle ferie.

Abbiamo un secondo periodo nel quale il lavoratore deve fruire delle ulteriori due settimane: tale periodo può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione. Se il lavoratore non fruisce di tale periodo, il datore diventa passibile di sanzione, fermo rimanendo che il dipendente ha un credito pari ai giorni di mancato godimento delle ferie.

Un terzo periodo, inoltre, potrebbe essere riferito alla fruizione delle ferie oltre il minimo delle quattro settimane: in tal caso le parti possono accordarsi come da previsioni contrattuali collettive ovvero per pattuizioni individuali, non escludendo nemmeno la monetizzazione delle ferie, cosa non possibile per le prime 4 settimane.

Al datore di lavoro che violi la disposizione sulla fruizione delle ferie è irrogata la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Ma se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa aumenta da 400 a 1.500 euro. Invece se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa aumenta da 800 a 4.500 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta.

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