Rapporti di lavoro

L’«unità produttiva» al centro della nuova Cig

di Antonio Carlo Scacco

A oltre due mesi di distanza dalla entrata in vigore del decreto legislativo 148/2015, recante la riforma della disciplina in materia di cassa integrazione e fondi di solidarietà, l'Inps ha emanato lo scorso 2 dicembre la circolare n. 197, con le prime istruzioni operative.
Elemento centrale attorno a cui ruota la nuova disciplina è il concetto di "unità produttiva". Lo stesso decreto legislativo utilizza più volte la nozione per individuare requisiti (ad es. il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni per accedere al trattamento), limiti di fruizione (ad es. la durata massima complessiva di fruizione, pari a 24 mesi nel quinquennio mobile), parametri di riferimento (ad es. la individuazione della sede Inps competente): ne segue la necessità di una puntuale individuazione del concetto di "unità produttiva", anche ai fini dei nuovi obblighi dichiarativi a carico dell'azienda. Secondo l'Inps è unità produttiva la sede legale, lo stabilimento, la filiale o il laboratorio distaccato dalla sede, purché in possesso di una organizzazione autonoma, intesa come idoneità a svolgere una attività in grado di realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa.
L'altro elemento caratterizzante, ai fini che interessano, è la presenza di lavoratori occupati in via continuativa. La nozione, sostanzialmente in linea con quella elaborata dalla giurisprudenza, esclude pertanto che si possa qualificare "unità produttiva" ogni semplice elemento organizzativo dell'impresa (sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto) in mancanza di quelle caratteristiche di autonomia tecnica e amministrativa che consentono, all'interno dell'elemento medesimo, l'espletamento dell'intero ciclo, o comunque di un momento essenziale di esso, dell'attività di produzione di beni o servizi. Ne segue che, ad esempio, una singola "unità produttiva" può essere identificata in due o più stabilimenti dislocati in posti diversi ma che realizzano unitariamente il ciclo produttivo o una fase di esso (v., ad es., Cass. 22 marzo 2005, n. 6117). Non rientrano nella nozione, inoltre, quegli elementi organizzativi minori aventi scopi meramente strumentali, ausiliari o temporanei (ad es. i cantieri temporanei di lavoro).
La corretta individuazione della unità produttiva assume rilevanza, oltre che per la gestione dei numerosi parametri di riferimento contenuti nel decreto legislativo, anche a fini dichiarativi. La comunicazione dei dati che identificano l'unità produttiva si effettua sul sito web dell'Inps, con la funzione "Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo" dei "Servizi per aziende e consulenti" (sezione "Aziende, consulenti e professionisti").
L'azienda, una volta ricevuto il numero progressivo dell'unità produttiva, dovrà obbligatoriamente indicarlo nel flusso UniEmens, valorizzando l'elemento <UnitaOperativa> della sezione <DatiIndividuali>. Se l'unità coincide con la sede legale il valore da riportare nell'apposito campo è uguale a zero. Dalla data di emanazione della circolare, ogni apertura di unità produttiva dovrà essere valorizzata nell'elemento <UnitaOperativa> (a breve seguirà l'aggiornamento del manuale di compilazione Uniemens e dell'allegato tecnico).
Sarà cura dei datori di lavoro interessati procedere alla verifica ed al censimento delle unità produttive seguendo i criteri sopra descritti. Transitoriamente, in attesa della completa implementazione del sistema, saranno tuttavia considerate unità produttive quelle dichiarate in sede di presentazione della domanda di concessione della CIG.
Istruzioni più dettagliate sulla gestione, il censimento, la validazione e l'esposizione dei dati concernenti le unità produttive nelle domande di concessione della CIG e dei flussi UNIEMENS, saranno oggetto di un successivo messaggio.

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