Rapporti di lavoro

Come si calcola la tredicesima di dicembre

di Cristian Callegaro

Per i lavoratori dipendenti dicembre è tempo di tredicesima.
La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) rientra con le altre mensilità aggiuntive nel concetto di retribuzione differita, essendo corrisposta in un momento successivo a quello di competenza della stessa, in particolare durante le festività natalizie. La liquidazione avviene, invece, durante l'anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Non mancano tuttavia delle eccezioni alla regola generale, secondo le quali il pagamento avviene con la stessa periodicità – in generale, mensile – con cui viene erogata la retribuzione corrente; a titolo di esempio, ciò si verifica nelle seguenti ipotesi:
- lavoro intermittente (o a chiamata);
- lavoro a domicilio;
- quando viene stipulato un accordo di secondo livello che ne prevede la corresponsione corrente (in genere mensile).


Contrattazione collettiva. I contratti collettivi di lavoro nazionali e/o di secondo livello (territoriali e/o aziendali) disciplinano i vari aspetti caratterizzanti la tredicesima mensilità, in particolare il termine di pagamento, la misura, le regole per il riproporzionamento nelle ipotesi di assenza oppure di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento.


Misura. L'ammontare della tredicesima mensilità viene stabilito in genere nella misura pari alla normale mensilità o alla retribuzione di fatto per il personale con retribuzione fissa mensile (solitamente i lavoratori con qualifica impiegatizia) e ad un certo numero di ore per i lavoratori pagati “ad ore” (in via generale i lavoratori con qualifica operaia).
Generalmente si fa riferimento alla retribuzione mensile od oraria di dicembre, anche se durante l'anno di maturazione della gratifica sono intervenuti aumenti della retribuzione (aumenti contrattuali oppure riconoscimenti individuali).
Nelle ipotesi in cui si utilizzi la retribuzione oraria quale parametro per il conteggio della mensilità aggiuntiva, occorre verificare a livello di contratto collettivo per quale coefficiente debba essere moltiplicata la quota oraria di retribuzione; in generale i contratti collettivi prescrivono di considerare il coefficiente orario contrattuale. Non mancano, tuttavia, criteri diversi: per esempio, il ccnl Grafica ed editoria aziende industriale prevede per gli operai una gratifica rapportata a 173 ore di retribuzione, per anzianità fino a cinque anni e per gli apprendisti, e pari a 200 ore, per anzianità superiori, nonché per gli operai e gli apprendisti assunti prima del 30 maggio 2011. Per gli impiegati la tredicesima è rapportata a 26/26 della retribuzione mensile, per anzianità fino a cinque anni, e pari a 30/26 della stessa retribuzione mensile per anzianità superiori, nonché per gli impiegati assunti prima del 30 maggio 2011.


Periodo di riferimento. Un elemento comune è la retribuzione da prendere quale riferimento per il calcolo della mensilità aggiuntiva, che è quella riferita al mese di dicembre ovvero quella spettante al momento dell'erogazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro.


Elementi da computare. Una volta individuato il criterio per il calcolo della tredicesima, occorre individuare quali sono gli elementi della retribuzione da prendere in considerazione al fine della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità. A tale riguardo, occorre in genere prendere in considerazione i soli elementi aventi natura retributiva, caratterizzati dalla obbligatorietà, continuità e determinatezza. Rientrano, a titolo di esempio, nel computo della gratifica natalizia:
- la maggiorazione per lavoro notturno a turni periodici (Tribunale Milano 7 febbraio 1990);
- la quota imponibile della diaria corrisposta in misura fissa (Tribunale Milano 18 febbraio 1989);
- l'indennità di sede disagiata (Cassazione Sezioni Unite 13 febbraio 1984 n. 1081);
- l'Elemento distinto della retribuzione.
Sono, al contrario, esclusi dal computo della tredicesima mensilità i seguenti elementi:
- l'assegno per il nucleo familiare;
- la maggiorazione per lavoro straordinario, se manca una volontà precisa ed espressa (Cassazione 9 dicembre 1999 n. 13780); per contro la giurisprudenza di merito (Pretura Milano 24 aprile 1990) ritiene che il compenso per lavoro straordinario, nel caso in cui l'erogazione sia obbligatoria, continuativa e predeterminata, debba essere computato nella tredicesima.
Non di rado è la stessa contrattazione collettiva a stabilire quali elementi retributivi debbono essere computati oppure esclusi ai fini del calcolo della mensilità aggiuntiva.

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