Rapporti di lavoro

Lavoro fittizio in agricoltura, istruzioni Inps per la redazione dei verbali ispettivi

di Carmine Santoro

L'Inps, con il messaggio 20 novembre 2015, n. 7068, dirama istruzioni operative per la corretta redazione dei verbali ispettivi in materia di rapporti di lavoro fittizi in agricoltura. In realtà, però, le indicazioni dell'Istituto possono ben riferirsi all'attività ispettiva in qualunque settore.
Nel messaggio sono richiamate, in primo luogo, le indicazioni già fornite sulle corrette modalità per l'effettuazione dell'attività accertativa (circ. n. 85/2008, circ. n. 126/2009, circ. n. 75/2011), finalizzate, come del resto il messaggio in esame, al miglioramento qualitativo dei verbali ispettivi e al conseguente deflazionamento del contenzioso giudiziario.
Con il messaggio n. 7068/2015, l'Ente ribadisce e puntualizza le principali indicazioni operative che ritiene indispensabili per il corretto svolgimento dell'attività ispettiva.

Verbale di primo accesso

Anzittutto è rammentato l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Dlgs 124/2004, di redigere e rilasciare il verbale di primo accesso al datore di lavoro, a chi ne fa le veci o ai soggetti indicati negli articoli 137 ss. del codice di procedura civile. Il Messaggio specifica che nei casi in cui non sia possibile accedere in azienda, il verbale di primo accesso non può essere redatto; di conseguenza, si rende necessario menzionarne i motivi nel verbale conclusivo. Non è quindi corretta la prassi operativa di utilizzare lo stesso come mero strumento di richiesta di documenti. Inoltre, nel verbale di primo accesso si deve dare atto di avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi della Legge 12/1979, sia di rilasciare dichiarazioni, dando conto dell'eventuale mancato esercizio delle predette facoltà. Ulteriori elementi costitutivi del verbale di primo accesso sono la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e l'esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all'ispezione. Il documento di prassi rammenta, infine il restante contenuto del Verbale, richiamando l'articolo 13, comma 1 del Dlgs 124 citato.

Verbale unico di accertamento

L'Istituto prescrive che il verbale conclusivo dell'accertamento ispettivo debba contenere il richiamo al verbale di primo accesso. Inoltre, e soprattutto, l'Inps richiama il "principio inderogabile" dell'indicazione puntuale degli esiti dettagliati dell'accertamento e delle fonti di prova degli illeciti rilevati (articolo 13, comma 4, del Dlgs 124). Sulla base dell'applicabilità di tale principio, l'Istituto censura la prassi di ricorrere in sede di verbalizzazione conclusiva a mere formule generiche del tipo «dalla documentazione acquisita e/o dalle dichiarazioni raccolte dai lavoratori è emerso che …non riportano i riferimenti dettagliati alle informazioni raccolte”. Il Messaggio prosegue, specificando che l'"annullamento" ispettivo di rapporti di lavoro dipendente, costituiti fittiziamente al solo scopo di percepire prestazioni indebite, non può avvenire in virtù di accertamenti di difficile tenuta in sede contenziosa, quali quelli di natura induttiva o improntati sull'analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza precisi riferimenti al singolo rapporto annullato (cfr. circolare n. 126/2009). In tale ambito, L'Istituto rammenta l'obbligo di riscontro, con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o comunque da altre dichiarazioni, delle circostanze riferite dai lavoratori dell'azienda. Tali obblighi probatori e di riscontro devono essere osservati anche nella descrizione degli assetti societari e familiari che hanno dato luogo alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente tra componenti dello stesso nucleo familiare, in contrasto con il principio della gratuità di tali prestazioni di lavoro e del relativo onere della prova contraria. Quindi, devono essere evitati gli "annullamenti" motivati esclusivamente da rapporti di parentela.
Il Messaggio si sofferma, poi, sugli elementi da riportare nel verbale unico di accertamento tra i quali si possono qui menzionare:
• l'acquisizione delle dichiarazioni dei proprietari dei terreni concessi, del datore di lavoro, di ulteriori lavoratori,
• Valutazione induttiva dell'incongruità tra fabbisogno di manodopera e giornate dichiarate, la quale è da intendersi come mero elemento indiziario e/o aggiuntivo ma non sufficiente di per sé a far ritenere insussistenti i rapporti di lavoro;
• Riscontri sulla documentazione contabile/fiscale;
• Indicazione di circostanze rilevate con il verbale di primo accesso utili ai fini delle contestazioni (lavoratori e/o familiari e attività in cui erano impegnati, descrizione dei luoghi - coltivati o meno - e tipo di colture);
• Esame incrociato delle dichiarazioni datore/lavoratore, datore/proprietari terrieri, lavoratore/lavoratore;
• Indicazione di elementi documentali valutati ai fini dell'annullamento dei rapporti di lavoro;
• Corretta compilazione della sezione strumenti di tutela.
Infine, il Messaggio ricorda che nei casi di eccedenza di manodopera rispetto al fabbisogno aziendale, il personale ispettivo deve evitare nel testo del verbale formulazioni improprie, riguardo al termine di 40 giorni assegnato al datore di lavoro per l'esatta indicazione dei lavoratori occupati e delle giornate effettivamente lavorate ex articolo 8, comma 3, del Dlgs 375/93. Tale termine, infatti, è da utilizzare nei casi in cui la stima tecnica effettuata dall'ispettore rilevi un fabbisogno di giornate superiore a quelle dichiarate e non per l'"annullamento" di rapporti di lavoro senza l'individuazione puntuale dei lavoratori ritenuti fittizi (cfr. circ. 126/2009).

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