L'esperto rispondeRapporti di lavoro

RSU in azienda con una sola sigla sindacale

di Giampiero Falasca e Propersi Giulia

La domanda

In presenza di una sola sigla sindacale in azienda questa può eleggere la RSU o si può ritenere logico parlare di RSA? Se è così quali strumenti legali ha un datore di lavoro/associazione datoriale per verificare il quorum del 50% + 1 dei lavoratori che sta alla base della regolarità elettiva della stessa RSU?

Il quesito sottopostoci verte in primo luogo sulla possibilità di eleggere una Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nell'ambito di in un'azienda avente solo una sigla sindacale e, in secondo luogo, sull'esistenza di eventuali strumenti legali per controllare la regolarità del meccanismo di elezione della RSU (ove costituibile). Al fine di rispondere al quesito in esame pare opportuno chiarire la differenza esistente tra le RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) e le RSU che sono due organismi di rappresentanza sindacale per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. La Rappresentanza Sindacale Aziendale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. La RSA è dunque espressione di una sigla sindacale e tutela unicamente gli iscritti a tale sindacato. La disciplina dello Statuto dei lavoratori in materia di RSA è stata poi integrata dall'Accordo interconfederale del 1993 e dai contratti collettivi nazionali di categoria successivamente stipulati che hanno previsto il diritto di eleggere, nelle unità produttiva con più di 15 dipendenti, le RSU, che quindi subentrano alla RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali. Le RSU assumono pertanto la veste di organismo rappresentativo della generalità dei lavoratori in quanto vengono elette da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti ad una sigla sindacale consentendo in tal modo l'azione congiunta dei rappresentanti aziendali, i quali agiscono come soggetti di un unico organismo e non come soggetti distinti appartenenti a strutture separate. Attualmente, quasi tutti i contratti collettivi hanno optato per la costituzione di una RSU, conseguentemente rinunciando alla possibilità di costituire una pluralità di RSA: questa è infatti la linea guida dettata dal sistema contrattuale disegnato dal Protocollo del 1993 che prevede una disciplina della contrattazione aziendale avente come unica controparte contrattuale in azienda la RSU. Posto quanto sopra, con riferimento alla presenza di una sola sigla sindacale in azienda, si precisa che sarà possibile devolvere la rappresentanza dei lavoratori alla RSU ove questa sia validamente costituita: l'elezione deve avvenire a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti e possono concorrere liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie dell'Accordo del 1993 oppure del contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva oppure da associazioni diverse, purché i sottoscrittori di queste ultime abbiano espressamente accettato l'Accordo sulle RSU e abbiano presentato una lista corredata da un numero di firme pari al 5% degli aventi diritto al voto. Sempre nell'ottica della possibilità di costituire una RSU anche in presenza di una sola sindacale in azienda, si ribadisce che alla costituzione partecipano non solo i lavoratori iscritti al sindacato ma anche coloro che si trovano al di fuori di qualsiasi fenomeno associativo. Con riferimento invece alla costituzione di una RSA, si tenga presente che se la sigla presente nella società fosse una delle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi sulle RSU, questa non può scegliere di costituire una RSA in alcune aziende mentre in altre partecipare alle elezioni delle RSU. Tale sindacato potrebbe costituire una RSA solo dando disdetta dell'intero accordo interconfederale, così precludendosi la possibilità di partecipare alle elezioni delle RSU in tutti i luoghi di lavoro. In merito poi al controllo della regolarità del sistema elettivo, si osserva che l'azienda non ha a disposizione strumenti legali per verificare il raggiungimento del quorum del cinquanta percento più uno. Invero, il datore è responsabile unicamente dell'esatto adempimento dei suoi obblighi in rapporto allo svolgimento della procedura elettorale ed è escluso il riconoscimento in capo al medesimo di un potere di ingerenza in relazione alle modalità di svolgimento delle elezioni. Il datore di lavoro, infatti, non può nemmeno contestare la qualità dei rappresentanti eletti ma può solamente prendere atto dei risultati delle elezioni, della dichiarazione sindacale di nomina e delle eventuali successive modifiche nella composizione della RSU da parte sindacale. Ciò è confermato dai principi generali, in quanto l'azienda non ha titolo per interloquire in ordine a questioni di organizzazione e gestione dell'interesse collettivo e, in caso contrario, risulterebbe perseguibile per condotta antisindacale. In estrema sintesi l'azienda riveste nei confronti della procedura elettorale una posizione passiva che si sostanzia negli obblighi strumentali negativi di non impedire né ostacolare la consultazione elettorale e, positivi, di mettere a disposizione le strutture e quanto previsto negli accordi.

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