Rapporti di lavoro

Naspi ridotta per i lavoratori stagionali dal 2016

di Josef Tschöll

Tra i vari principi e criteri da attuare in materia di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, la legge delega n. 183/2014 ha previsto:
-la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
-l'incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
-l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente;
Così, il D.Lgs. n. 22/2015 ha come primo obiettivo la razionalizzazione e rimodulazione delle misure di tutela del reddito del lavoratore in caso di disoccupazione e con la finalità specifica di omogeneizzare i precedenti trattamenti ordinari (Aspi) e i trattamenti brevi (mini-Aspi), rapportando la durata delle prestazioni alla pregressa storia contributiva del lavoratore.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno trenta giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. I nuovi requisiti contributivi estendono la platea dei soggetti beneficiari perché consentono l'accesso alla prestazione di disoccupazione anche a persone con percorsi lavorativi discontinui con un numero limitato di giornate lavorate nell'ultimo anno prima della disoccupazione e nei quattro anni precedenti.
Invece, l'art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015 dispone che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Le modifiche normative cambiano così la durata del godimento dell'indennità perché non è più individuata, come in passato, in un numero di mesi predefinito con un incremento previsto per i lavoratori più anziani, ma è calcolata per ogni singolo beneficiario e proporzionata alla contribuzione versata. Di conseguenza, in linea con quanto previsto dalla legge delega, aumenta la possibile durata per la percezione della NASpI a favore di chi può vantare un periodo di copertura previdenziale più lungo. Gli effetti di questa previsione normativa sono però fortemente negativi nei confronti di coloro che sono occupati per periodi meno lunghi come per esempio i lavoratori stagionali (non agricoli). Con la normativa precedente (ASpI - L. n. 92/2012) potevano contare su una durata fissa (massima) che variava da 10 mesi (per chi aveva fino a 39 anni di età) fino a 16 mesi (più di 55 anni di età). Con il nuovo sistema di calcolo della durata un lavoratore stagionale che è occupato in media per sei mesi all'anno potrebbe, dunque, percepire la NASpI per soli tre mesi. Per raggiungere una copertura piena su base annuale dovrebbe allora arrivare a una media di almeno otto mesi di lavoro effettivo. In tale caso avrebbe diritto a quattro mesi di NASpI.
Il Legislatore si è accorto di questo effetto negativo, inserendo una estensione del periodo di percezione della NASpI per i lavoratori stagionali all'interno del D.Lgs. n. 148/2015 (art. 43, comma 4). Esclusivamente con riferimento ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 01/05/2015 ed entro il 31/12/2015, qualora la durata della NASpI sia inferiore a sei mesi, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-ASpI 2012. La durata della NASpI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi.
Tuttavia per gli eventi che si verificheranno dal 1° gennaio 2016 in poi non sono previsti, almeno per ora, nuovi interventi a favore dei lavoratori stagionali. Per avere diritto a una prestazione NASpI più lunga dovranno, allora, attivarsi per la ricerca di un periodo occupazionale più esteso oppure fare due periodi stagionali (estate e inverno) anche in località differenti.

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