Rapporti di lavoro

Trasferta, contabilmente inizia dalla sede di lavoro

di Matteo Ferraris


La risoluzione delle Entrate in commento non innova ma conferma l'interpretazione della norma, avallando il comportamento adottato dal sostituto d'imposta interpellante in occasione dell'effettuazione delle ritenute.
L'Amministrazione finanziaria già con la circolare n. 326/E/97, emanata in occasione della revisione della normativa fiscale in tema di reddito di lavoro dipendente, ebbe a chiarire la rilevanza reddituale dei rimborsi di spese con le sole esclusioni: 1) di quanto disposto a proposito delle trasferte e dei trasferimenti disciplinati (cfr. commi 5 e 7 dell'allora articolo 48, ora articolo 51, Tuir); 2) dei rimborsi relativi a spese sostenute dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.
Il comma 1 del citato art. 51 dispone, infatti, che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori percepiti “in relazione al rapporto di lavoro”, legittimando l'assoggettamento a tassazione di qualunque somma (o valore) percepito dal dipendente, salva la disciplina particolare prevista per le trasferte (ovvero le fattispecie prereddituali insite nell'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi).
Tali concetti sono sostanzialmente riprodotti nei richiami alla prassi operati dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla fattispecie in analisi. Tra queste, quella che meglio ricostruisce lo schema dinamico dell'articolo 51, Tuir è la risoluzione n. 232/E/2002 che ha analizzato il rimborso delle spese secondo uno “schema per sottrazione”: dapprima l'Agenzia ha qualificato il reddito; in secondo luogo ha applicato le regole di esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile sancite dalla norma; da ultimo ha verificato le condizioni per applicare le eccezioni sancite dal comma 5.
Il predetto comma, pur non affrontando in modo specifico, il tema delle indennità chilometriche consente di delineare una struttura esentativa intorno al concetto del comune in cui è individuata la sede di lavoro del lavoratore.
La norma riproduce la prassi maggioritaria che, fatto salvo il caso di cui al comma 6, associa un rapporto di lavoro subordinato ad un luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e, conseguentemente, una sede stabile a cui il lavoratore è applicato.
Sotto il profilo tributario l'associazione “lavoro subordinato – sede stabile di lavoro” ha trovato una forma di semplificazione per perseguire in modo sintetico la detassazione delle spese di produzione del reddito attraverso la forfettizzazione ricorrendo allo strumento della detrazione. Sino all'anno 2003, infatti, l'attuale articolo 13 collegava esplicitamente la detrazione - oggi associata alla sola categoria reddituale – alle spese sostenute per la produzione del reddito (cfr. premessa incidentale di cui al primo comma dell'articolo 13, Tuir vigente sino al 31.12.2002).
Successivamente l'espressione incidentale (“anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito”) è stata rimossa ma resiste una lettura che associa la particolare detrazione a tale funzione.
In un contesto che individua il lavoro subordinato come ordinariamente associato ad un luogo fisico (sede di lavoro) appare evidente come tale elemento costituisca il parametro a cui riferire gli elementi risarcitori previsti dalla normativa in relazione alla mobilità per ragioni di lavoro.
L'interpretazione adottata dall'Agenzia non limita la libertà operativa dell'impresa o del lavoratore: non è obbligatorio, dunque, che la trasferta si sviluppi da un luogo fisico preciso mentre è sufficiente che la misura di esenzione connessa alla trasferta sia valorizzata come se la trasferta avesse avuto avvio dalla sede di lavoro.
Il maggiore valore di rimborso corrispondente alla maggiore distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione potrà essere liberamente rimborsata ma tale differenza costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, Tuir.
Le argomentazioni organizzative evocate dai lavoratori a sostegno della tesi volte ad evidenziare che l'interesse esclusivo del datore di lavoro alla trasferta non hanno particolare pregio.
L'accidentalità del vantaggio per i lavoratori non è elemento apprezzabile nell'ambito della meccanica applicazione della norma tributaria anche in ragione della considerazione che l'importo oggetto di rimborso specifico costituisce, come già detto, elemento già detassato per opera della detrazione per la categoria reddituale.

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