Rapporti di lavoro

Solidarietà in deroga e cessazione dell’attività aziendale: chiarimenti ministeriali

di Rossella Quintavalle

La Direzione generale del ministero del Lavoro, con nota protocollo 26 ottobre 2015, n. 21091, fornisce indicazioni operative in merito alla concessione del contributo spettante nei casi di sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale quando è in corso un contratto di solidarietà stipulato dalle aziende al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, beneficiando del contributo, ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati, ai sensi dell'articolo 5 commi 5 e 8 del Dl n. 148/1993, convertito in legge n. 236/1993.
Per conoscere le modalità di concessione del contributo in caso di cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà, occorre individuare il periodo di presentazione delle istanze.

Domande acquisite dalle Dtl prima del 18 novembre 2014
In tal caso trova applicazione quanto indicato nella circolare ministeriale n. 20/2004 nella quale viene affermato che in caso di cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà, viene meno la finalità dell'ammortizzatore sociale finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali con la conseguente perdita del diritto, da parte dell'azienda, all'erogazione del contributo; nel caso in cui i servizi ispettivi in fase di verifica accertino la cessazione dell'attività da parte dell'impresa destinataria del contributo di solidarietà, individueranno unicamente l'ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati provvedendo ad acquisirne le coordinate bancarie. Benché nella circolare del 2004 non siano dettate specifiche indicazioni nel caso in cui nell'accordo sia stabilita la devoluzione aziendale, secondo la prassi da tempo seguita dalla Direzione generale, la quota azienda deve essere comunque rimborsata se oltre ad essere prevista è anche anticipata.
Requisiti ai fini dell'erogazione del contributo aziendale per le domande ante 18/11/2014:

- devoluzione prevista dall'accordo;

- anticipazione accertata dalla Dtl.

Domande acquisite dalla Dtl dopo il 18 novembre 2014
Le aziende che si trovano in tale evenienza devono seguire le indicazioni fornite dal Ministero con circolare n. 28/2014 ove viene affermato che, qualora nell'accordo di solidarietà sottoscritto sia stata prevista la devoluzione da parte dell'azienda e l'anticipazione sia effettivamente avvenuta anche eventualmente per quanto concerne la propria quota, le Dtl dovranno individuare anche la quota da restituire al datore di lavoro.
Si prospettano di conseguenza quattro diverse ipotesi:

1. erogazione dell'intero contributo qualora nell'accordo sindacale sia stata prevista la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e la stessa sia stata effettivamente anticipata;

2. erogazione della sola quota del contributo ai lavoratori qualora nell'accordo sindacale non sia stata prevista la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e la stessa sia stata effettivamente anticipata;

3. erogazione della sola quota del contributo ai lavoratori qualora nell'accordo sindacale sia stata prevista la devoluzione a favore dei lavoratori ma non ci sia stata anticipazione;

4. erogazione della sola quota del contributo ai lavoratori qualora nell'accordo sindacale non sia stata prevista la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori ed effettivamente non ci sia stata anticipazione.

Sarà tuttavia riconosciuta la quota aziendale al datore di lavoro in caso in cui la cessazione dell'attività aziendale sia avvenuta dopo la chiusura del periodo di solidarietà, avendo l'azienda garantito l'occupazione ai lavoratori per tutto il periodo concordato.

Il dicastero infine ribadisce i principi già contenuti nella circolare del 2014, ricordando che durante il regime di solidarietà non è possibile mettere in mobilità o licenziare i lavoratori (sia quelli interessati dalla solidarietà, sia quelli esclusi dall'accordo). In caso contrario l'azienda perderebbe la quota erogata ai licenziati, anche se già anticipata.

Diversamente, nel caso in cui i licenziamenti avvengano dopo la chiusura del periodo di solidarietà, la quota aziendale deve essere riconosciuta al datore di lavoro, in quanto lo stesso ha comunque garantito i livelli occupazionali, anche se parziali, per tutto il periodo di solidarietà richiesto.

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