Rapporti di lavoro

Il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro dopo il Jobs act

di Germano De Sanctis e Andrea Cappelli

L'articolo 6, comma 4, del Dlgs 149/2015 prevede che presso la sede di Roma dell'Ispettorato nazionale del lavoro è istituito, alle dipendenze del ministro del Lavoro, il “Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”.

L'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri, unitamente al coordinamento con l'Ispettorato nazionale del lavoro sono assicurati mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici, nonché mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro (cfr. articolo 6, comma 4, Dlgs 149/2015).

Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro opera, altresì, un contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri che, secondo quanto stabilito dai citati decreti del presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 5, comma 1, del Dlgs 149/2015, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro (cfr. articolo 6, comma 2, Dlgs 149/2015).

In relazione a quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, del Dlgs 149/2015, il contingente di personale militare assegnato al ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 826, comma 1, del Dlgs 15 marzo 2010, n. 66, è assegnato all'Ispettorato nazionale del lavoro. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto con i citati decreti del presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 5, comma 1, del Dlgs 149/2015, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui all'articolo 6, comma 1, del Dlg 149/2015 ed è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del ministero del Lavoro o dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Al predetto contingente di Carabinieri sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fatto salvo il potere di conciliazione ex articolo 11 del Dlgs 124/2004 (cfr. articolo 6, comma 4, Dlgs 149/2015).

Sono a carico dell'Ispettorato nazionale del lavoro gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei Carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato il Dm 12 novembre 2009, recante la “Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro”, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela lavoro con la Regione Sicilia (cfr. articolo 6, comma 4, Dlgs 149/2015).

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