L'esperto rispondeRapporti di lavoro

La legittimità del contratto d’appalto

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Una Srl proprietaria di uno stabilimento e dei macchinari per la fabbricazione di prodotti intende appaltare l’intera gestione della propria produzione a una società terza che opererà nei locali della Srl stessa con personale proprio. L’organizzazione del lavoro e del personale ricadranno unicamente sulla società terza che pertanto sopporterà integralmente il rischio dell’intera produzione. La Srl si limiterà a gestire il magazzino prodotti con proprio personale. E' possibile la stipula di un contratto d'appalto con le caratteristiche sopra esposte o siamo nell'ambito della somministrazione illecita di manodopera?

L’interposizione illecita di manodopera si verifica quando l’appaltatore si limita a fornire al committente una mera prestazione lavorativa, in assenza di un effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori ed una autonoma organizzazione. E’ quindi necessario, in concreto, individuare i criteri che, sulla base della norma e della giurisprudenza, rendono l’appalto lecito. L'organizzazione dei mezzi, in particolare, è un requisito fondamentale dell'appalto genuino, e può anche risultare, a mente dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003,” in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.”. La fattispecie illustrata nel quesito dal lettore può essere ricondotta alla categoria degli appalti che non richiedono un rilevante impiego di beni strumentali (nel caso specifico forniti dalla azienda A, committente), in cui la consistenza organizzativa dell'appaltatore si riduce alla organizzazione del lavoro. A questo proposito il ministero del Lavoro (interpello 77/2009) ha chiarito che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione della fattispecie in termini di appalto non genuino, dal momento che «nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso». Sulla sussistenza del rischio di impresa alcuni indici rivelatori possono essere (circolare del ministero del Lavoro 5/2011): la circostanza che l'appaltatore abbia già in essere una attività imprenditoriale esercitata abitualmente; che svolga una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata; che operi per conto di differenti imprese da più tempo nel medesimo arco temporale considerato. Sussistendo tutti i requisiti sopra indicati, da verificare concretamente, l’appalto può essere considerato genuino.

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