Rapporti di lavoro

I periodi di maturazione della Quir rilevano ai fini della tassazione del Tfr

di Cristian Callegaro

L'agenzia delle Entrate, con parere del 1° ottobre 2015, risponde a due quesiti avanzati dall'Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale (Assosoftware) fornendo chiarimenti relativi al trattamento fiscale della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile (Quir).
La legge di stabilità 2015 ha introdotto all'articolo 1 della legge n. 296/2006 il comma 756-bis che prevede, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i collaboratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere allo stesso datore, di percepire la quota maturanda del Tfr (di cui all'articolo 2120 del codice civile), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.
Il Dpcm 20 febbraio 2015, n. 29, ha disciplinato le modalità di attuazione per la liquidazione in busta paga della Quir, fornendo il modello di istanza da utilizzare.
Sotto il profilo fiscale, la Quir è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata la Quir non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del Tfr.

Rilevanza del periodo di corresponsione della Quir ai fini della tassazione del Tfr
Proprio da questo ultimo aspetto prende spunto la prima richiesta di interpretazione avanzata dall'Assosoftware.
In particolare, l'istante chiedeva se, ai fini della tassazione del Tfr, debba in ogni caso essere considerato il periodo di maturazione della Quir.
Risposta interpretativa delle Entrate
L'articolo 4, comma 2, del Dpcm n. 29 del 2015 dispone che la Quir «è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l’applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del Turi, la Quir non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del Tfr».
In base al tenore letterale delle disposizioni predette, che richiedono di non considerare solo l'importo della Quir nel procedimento di calcolo dell'aliquota da applicare alla tassazione separata del Tfr previsto dall'articolo 19 del Tuir, l’agenzia delle Entrate ritiene che il periodo di tempo per cui il dipendente percepisce la quota maturanda del Tfr in busta paga debba essere considerato ai fini del calcolo in questione.
Operativamente, mentre al numeratore del rapporto previsto dall'articolo 19 del Tuir non deve essere imputata la Quir, al denominatore dello stesso rapporto deve essere computato anche il periodo di tempo per cui il dipendente ha optato per la liquidazione in busta paga della quota maturanda del Tfr.

Assoggettamento a tassazione ordinaria della Quir corrisposta nell’anno successivo a quello di maturazione
L'altra richiesta di interpretazione si rifà, nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, all'ipotesi per la quale la Quir maturi in un determinato anno ma venga erogata l'anno successivo. Ebbene si chiedeva se in tale situazione debba essere applicata la tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir (tassazione separata delle somme corrisposte a titolo di arretrati di retribuzione), oppure se vada applicata la tassazione ordinaria.
Risposta interpretativa dell'agenzia delle Entrate
Al riguardo l'agenzia delle Entrate ritiene che, laddove la presentazione dell'istanza e le operazioni di liquidazione intervengano in due periodi di imposta distinti, non sia comunque applicabile la tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir. Tale conclusione è supportata anche dall'espressa previsione dell'articolo 4, comma 2, del Dpcm n. 29 del 2015 che, nel confermare senza eccezioni la tassazione ordinaria della Quir, si riferisce evidentemente a tutte le ipotesi di liquidazione della Quir previste dallo stesso Dpcm.

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