Trasfertisti: somme e rimborsi spese
Correttamente il lettore ricorda come l'art. 51, co. 6, Tuir disponga che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione attribuite ai cosiddetti "trasfertisti" concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50 per cento del loro ammontare. La speciale regola prevista dal comma 6 qualifica i lavoratori come "trasfertisti", in presenza di attività svolte in luoghi sempre variabili e diversi e in assenza di una previsione contrattuale che richiami una sede di lavoro predeterminata (o sede fissa). Più specificatamente, da quanto emerge dalla risoluzione n. 56/E/2000 e dalla circolare n. 101/E/2000, possono essere considerati trasfertisti quei lavoratori a cui competono somme contrattualmente attribuite per tutti i giorni retribuiti. A nostro avviso, i trattamento previsti dal comma 5 (irrilevanza reddituale dei rimborsi analitici di spesa) e dal comma 6 (rilevanza parziale delle indennità e maggiorazioni), non appaiono cumulabili posto che, in un caso, l'attività è resa in luoghi sempre variabili e diversi (comma 6) e, nell'ulteriore caso, l'attività è resa al di fuori del comune in cui è ubicata la sede di lavoro. Per tale ragione le strutture indennitarie appaiono concettualmente tese a soddisfare istituiti alternativi. Si ritiene, però, possibile operare attraverso la temporanea assegnazione di una sede di lavoro ed applicare il regime previsto dal comma 5 alle somme oggetto di rimborso. In tale caso, il sostituto dovrebbe assoggettare le eventuali indennità giornaliere, previste contrattualmente, a tassazione integrale. Il ragionamento è valido per ogni forma di rimborso.