Adempimenti

La rappresentanza in giudizio dell’ispettorato nazionale del Lavoro

di Germano De Sanctis

Il Ministero del Lavoro, con la nota del 7 ottobre 2015, n. 16576, ha fornito i primi chiarimenti sulla corretta applicazione dell’articolo 9, del Dlgs 149/2015 (in vigore dal 24 settembre scorso), in materia di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
L’articolo 9, comma 1, del Dlgs 149/2015 prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del Dlgs 1° settembre 2011, n. 150 (in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689), all'Ispettorato Nazionale del Lavoro si applica l'art. 1, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (TU delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).
A questo fine, in base all’articolo 9, comma 2, D.Lgs. n. 149/2015, l'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari:
• nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/1981;
• nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'art. 6, co. 4, lett. a), D.Lgs. n. 150/2011;
• negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle PP.AA. di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.
Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dagli emanandi decreti di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 149/2015 (cfr., art. 9, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149).
Fatte salve tali ipotesi di rappresentanza, all'Ispettorato si applica l'art. 1, R.D. n. 1611/1933 (cfr., art. 9, co. 1, D.Lgs. n. 149/2015).
In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto e quantificato ai sensi dell'art. 9, co. 2, D.L. n. 1/2012, conv. dalla L. n. 27/2012 (cfr., art. 9, co. 2, D.Lgs. n. 149/2015).
Orbene, la nota ministeriale in esame evidenzia come, l'art. 9 D.Lgs. n. 149/2015, seppur vigente, fa riferimento ad un una amministrazione pubblica non ancora esistente, tanto è vero che il predetto decreto legislativo, in più occasioni, ribadisce che l'efficacia delle sue disposizioni sono subordinate all'operatività delle futuri decreti attuativi ex art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 149/2015 che definiranno le funzioni e le attribuzioni attualmente esercitate dal Ministero del Lavoro. Di conseguenza, l'art. 9 D.Lgs. n. 149/2015 non può dispiegare alcun effetto, riferendosi ad un soggetto, l'Ispettorato, che ancora non opera effettivamente.
Tanto premesso, la nota ministeriale chiarisce che eventuali contenziosi dovranno essere instaurati nei confronti delle diramazioni territoriali del Ministero del Lavoro che hanno adottato gli atti impugnati e che continueranno ad operare fino alla loro soppressione ad opera dei predetti decreti attuativi.
A fronte di tale quadro normativo, la nota ministeriale ha riscontrato che, durante questa fase transitoria, l'attività del contenzioso resta regolata dai citati art. 6 D.Lgs. 150/2011 e art. 22 L. n. 689/1981.
Si ricorda che l'art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 150/2011 limita la competenza delle struttura ministeriali alla rappresentanza di primo grado di giudizio delle controversie previste in materia di ordinanza-ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/1981.
Ne consegue, che la difesa nei gradi di giudizio continuerà ad essere curata esclusivamente dall'Avvocatura dello Stato, anche evidentemente, in relazione alla promozione dell'impugnativa avverso la soccombenza delle sentenze di primo grado rese nei confronti del Ministero del Lavoro.

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