Rapporti di lavoro

Cambia il fondo bilaterale dell’artigianato

di Fabio Antonilli

Il decreto legislativo 148/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ha riformato integralmente le norme contenute nella legge 92/2012 relative ai Fondi di solidarietà bilaterali. Nell'Artigianato la riforma impatta in modo significativo sul sistema del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA), operativo sin dal 2014 a seguito della sottoscrizione degli accordi interconfederali del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, prescrivendone una revisione complessiva entro il 31 dicembre 2015.
La prima novità che condizionerà il negoziato tra le parti sociali è la soppressione del noto comma 17 dell'art. 3 della legge 92/2012, il quale prevedeva – fino a tutto il 2015 – l'applicazione dell'Aspi (da maggio 2015 riformata in “Naspi”) per i casi di sospensione del lavoro a condizione che FSBA intervenisse nella misura del 20% del trattamento Inps.
Ciò comporta che il nuovo sistema di FSBA dovrà farsi carico dell'intero trattamento di integrazione salariale che lo stesso d.lgs. 148 individua in uno delle seguenti prestazioni: l'assegno ordinario per almeno 13 settimane in un biennio mobile oppure l'assegno di solidarietà per almeno 26 settimane, entrambi pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Inoltre, dovrà poter “rimborsare” al datore di lavoro quanto da quest'ultimo versato all'Inps a titolo di contribuzione correlata alla prestazione a favore della gestione di iscrizione del lavoratore interessato, vale a dire la contribuzione figurativa; la normativa infatti prevede che l'obbligo di versamento è in capo al datore di lavoro, il quale ha il diritto di rivalersi sul fondo “di appartenenza”.
L'altro tema su cui le parti sociali sono chiamate a esprimersi è quello relativo alla contribuzione al Fondo. Mentre la legge 92/2012 prevedeva che questa dovesse essere non inferiore allo 0,20%, a carico del solo datore di lavoro, il d.lgs. 148/2015 alza l'aliquota ad un minimo di 0,45% specificando che è da applicarsi sull'imponibile previdenziale di ogni singolo lavoratore e disponendo che tale onere è da ripartirsi tra datore di lavoro e lavoratore, secondo le modalità che dovranno concordare le parti sociali.
Una delle novità più rilevanti della riforma è l'abbassamento della soglia dimensionale di accesso al Fondo: l'obbligo di versamento dunque riguarda le imprese che occupano più di 5 dipendenti e non più solo quelle che occupano più di 15 dipendenti. Nell'Artigianato ciò costituirà una novità per le imprese che esercitano attività di Autotrasporto merci o persone, il cui limite dimensionale ai sensi della legge quadro 443/1985 è di 8 dipendenti, finora del tutto escluse, fatta eccezione per alcune realtà territoriali che sulla base di accordi sindacali ne hanno già convenuto l'adesione.

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