Rapporti di lavoro

Esonero più chiaro per le aziende con lavorazioni pericolose

di Pietro Gremigni

Il decreto legislativo 151/2015 ridisciplina ex novo l'esclusione dall'obbligo di occupare i disabili per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. In questi casi i datori di lavoro interessati possono autocertificare l'esonero dall'obbligo e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili il contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun addetto con disabilità non occupato.

L'introduzione di questa regola avviene con l'abolizione contemporanea di quella precedente che ha avuto un percorso interpretativo poco agevole tra contrastanti precisazioni ministeriali e differenti applicazioni tra le diverse Regioni, competenti alla gestione del Fondo per le politiche dei disabili.

L'articolo 5, comma 2 (ultimo periodo) della legge 68/1999, abrogato, stabiliva che, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.

Tale norma è stata interpretata da una ristretta minoranza di Regioni come una ipotesi di esonero parziale con obbligo di pagare il relativo contributo, a fronte di una generale posizione delle Province e del ministero del Lavoro che hanno formalmente qualificato la fattispecie come esclusione dalla base di computo. Secondo il ministero, infatti, l'esclusione va effettuata senza operare alcun versamento nei confronti del “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (nota 16 luglio 2014).

Ora, come sottolineato, il nuovo intervento riqualifica l'esclusione come esonero dall'occupare i disabili nell'ambito delle stesse lavorazioni a rischio elevato, con obbligo di effettuare il versamento di 30,64 euro per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Il tutto in attesa che uno specifico decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche, indichi le modalità di versamento dei contributo.

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