Deducibili in unico le mensilità restituite
La lettera d-bis) dell’articolo 10, comma 1 del Tuir, disciplina la deducibilità dal reddito complessivo Irpef delle somme restituite al soggetto erogatore in quanto indebitamente percepite stabilendo che sono deducibili dal reddito «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze». Poiché il datore di lavoro non ha tenuto in considerazione la norma citata in sede di conguaglio di fine anno 2014, il lettore potrà portare in deduzione dal proprio reddito l’importo lordo restituito compilando il rigo RP26 del modello Unico 2015.
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