Rapporti di lavoro

Somministrazione di lavoro, gli obblighi dell'impresa utilizzatrice

di Mario Gallo

Per dissolvere alcune criticità che aveva sollevato l'art. 23, co. 5, del D.Lgs. n. 276/2003, specie per quanto riguarda il soggetto, tra somministratore e utilizzatore, che doveva assicurare la sorveglianza sanitaria, con più incisività viene precisato nell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n.81/2015, che l'utilizzatore è il soggetto obbligato in via primaria ed è, pertanto, tenuto a osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, etc:); sul somministratore, invece, grava ancora il dovere d'informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e di formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al D.Lgs. n.81/2008 (cfr. artt. 36 e 37), fermo restando che le parti possono stabilire nel contratto di somministrazione che tali adempimenti sono a carico dell'utilizzatore senza più, tuttavia, l'obbligo di dover specificare ciò anche nel contratto di lavoro subordinato.
Di conseguenza, anche per esigenze di coordinamento dal 25 giugno 2015 è soppresso l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n.81/2008, con un ulteriore risultato: mentre prima lo specifico richiamo ai “soli” obblighi contenuti in tale decreto circoscriveva la responsabilità dell'utilizzatore ai soli adempimenti previsti, appunto, in tale decreto, lo nuova formulazione dell'art. 35, c.4, del D.Lgs. n. 81/2015 non lascia dubbi in merito in quanto la estende a tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti anche da altre normative.

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