Rapporti di lavoro

Prevenzione incendi, al via il nuovo codice

di Mario Gallo

Nel complesso panorama degli adempimenti in materia di sicurezza un ruolo fondamentale riveste la disciplina in materia di certificato di prevenzione incendi (CPI) il cui rispetto è essenziale anche ai fini del D.Lgs. n. 81/2008.
Trattasi di un provvedimento amministrativo autorizzatorio rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, che definisce anche le condizioni di esercizio da osservare e la scadenza per il rinnovo, la cui disciplina ha subito profondi cambiamenti nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda sia le attività per le quali lo stesso è prescritto che per l'iter procedurale.
In particolare, con il D.P.R. n. 151/2011, sono state introdotte importanti novità come la riduzione e razionalizzazione delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e la possibilità per l'utente di autocertificare la conformità dell'opera alle norme di prevenzione incendi, producendo la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Alla segnalazione deve essere allegata l'asseverazione, ossia una dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle norme e criteri di prevenzione incendi, dichiarazione che fornisce corpo e sostanza tecnica alla comunicazione SCIA firmata dal titolare dell'attività; ricevuta la segnalazione di inizio attività, il Comando VVF provvede ad effettuare verifiche, con metodo a campione per le attività in categoria A e B e in maniera estesa per le attività in categoria C.
L'attività dovrà essere conforme al progetto antincendio approvato o allegato alla SCIA, e non dovrà presentare variazioni sostanziali (dal punto di vista antincendio) rispetto allo stesso progetto; in caso di evidenti discordanze (qualificabili come variazioni sostanziali dal punto di vista antincendio) fra quanto dichiarato in essere al momento della SCIA e quanto riscontrato durante il sopralluogo, il Comando dovrà relazionare in merito e trasmettere gli atti alla competente Autorità giudiziaria, segnalando la violazione dell'art. 483 c.p., dell'art. 19, co. 6 e art. 21 co. 1 della L. 241/1990, dell'art. 20 del D.Lgs. 139/2006.
Inoltre, qualora tali difformità non sono sanabili in tempi brevi, o nei casi di dimostrata inerzia da parte del titolare dell'attività all'effettuazione degli adeguamenti prescritti a seguito di sopralluogo, il Comando dovrà provvedere a informare tempestivamente il Prefetto, il Sindaco, ed eventualmente le altre autorità competenti, segnalando le difformità riscontrate, il livello di pericolo e, ove necessario, la necessità di interruzione dell'attività o di parti della stessa; in caso di pericolo immediato dovrà provvedere direttamente alla tempestiva diffida all'utilizzo degli spazi/impianti pericolosi.
Nelle suddette circostanze trova applicazione anche la procedura diprescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. 758/1994, limitatamente alle attività costituenti luogo di lavoro.


Nuovo codice di prevenzione incendi
Il Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, denominato anche “Nuovo codice della prevenzione incendi” ha quale obiettivo la semplificazione e la razionalizzazione dalla complessa disciplina tecnica in materia di prevenzione incendi. Questo nuovo provvedimento, in vigore dal 18.11.2015, era atteso da tempo e definisce il testo organico delle disposizioni in materia applicabili alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico che risulta più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

Il decreto si compone di cinque articoli:
•Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi (art.1);
•Campo di applicazione (art. 2);
•Impiego dei prodotti antincendio (art. 3);
•Attività di monitoraggio sull'applicazione delle norme tecniche da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 4);
•Disposizioni transitorie e finali (articolo 5).
Nell'unico allegato, invece, sono contenute le norme tecniche di prevenzione incendi suddivise in quattro sezioni:


Sezione G Generalità
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività


Sezione S Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operativita' antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio


Sezione V Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori


Sezione M Metodi
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

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