Rapporti di lavoro

No alla conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro

di Rossella Quintavalle

Il Ministero dell'Interno conferma quanto sempre asserito circa il diniego delle richieste di conversione di permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato. Con circolare n. 4621 del 27 agosto 2015 il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione fa un excursus sulla difforme applicazione negli anni delle disposizioni che regolano la conversione del permesso di soggiorno agli stranieri che fanno ingresso nel nostro Paese con il preciso scopo di esercitare la attività legata al proprio ministero religioso. Più volte la stessa Amministrazione ha dovuto soccombere a una diversa decisione da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali che annullavano i provvedimenti di diniego in quanto ritenevano la tipologia dei permessi oggetto di conversione non tassativa. Le motivazioni che hanno portato a diverse interpretazioni traggono origine dall'articolo 5, co. 5 del D.lgs. n. 286/98 nel quale non è ravvisabile alcuna limitazione a tale conversione. Il Consiglio di Stato non sempre però ha dato seguito a tale indirizzo giurisprudenziale pronunciandosi quando a favore e quando in maniera contraria e dello stesso avviso del Ministero.
In considerazione delle diverse interpretazioni e a seguito dell'Atto n. 9/2977- A/8 del 10/6/2015 con il quale la Camera dei Deputati chiede l'impegno al Governo di chiarire i dubbi interpretativi in merito alla non chiara applicazione della norma, il Ministero dell'Interno ha chiesto lumi al Consiglio di Stato, che con parere n. 1048/2015 del 15/7/2015 ha confermato l'impossibilità di conversione del permesso di soggiorno ottenuto per motivi religiosi, in permesso per lavoro sia subordinato che autonomo.
Le motivazioni insistono nel fatto che il presupposto del rilascio del permesso di entrata nel territorio nazionale per motivi religiosi, che tra l'altro segue un iter molto più semplice degli altri, consiste nell'esercitare la professione religiosa e se tale motivazione viene meno, il permesso concesso a tale fine non ha più ragione di ritenersi valido in assenza di una disposizione che lo preveda espressamente. Tra l'altro tali permessi non sottostanno al regime delle quote di ingresso fissate annualmente e se la conversione fosse concessa, l'Italia, che ha già visto l'ingresso nel 2015 di circa 29.000 religiosi, si potrebbe trovare nella condizione di dover gestire un numero eccessivo di richieste, maggiore di quanto stimato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 286/98 e dell'articolo 14 del DPR 394/99 che regola le disposizioni dell'immigrazione, sono solamente i permessi di soggiorno rilasciati per motivi familiari, di lavoro subordinato e/o autonomo, a poter essere utilizzati per altre attività consentite anche senza conversione, e solo quelli rilasciati ai fini di formazione o studio possono essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro nei limiti delle quote d'ingresso stabilite, non lasciando adito dunque alla norma ad una interpretazione estensiva. Allo stato dell'attuale normativa, pertanto, non si può ritenere che i religiosi entrati nel nostro Paese per esercitare il proprio ministero religioso, possano ottenere la conversione del permesso di soggiorno ai fini di una diversa attività lavorativa, in virtù della mancanza di una disposizione specifica che lo preveda.

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