Rapporti di lavoro

il congedo parentale a ore è pari a mezza giornata

di Josef Tschöll

L'art. 3, D. L. n. 216/2012 e l'art. 1, co. 399, L. n. 228/2012 hanno modificato l'art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, per allineare la disciplina del congedo parentale a quanto previsto dalla Direttiva 2010/18/CE. E' stata così affidata alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Tuttavia la contrattazione collettiva non ha saputo cogliere finora le opportunità e gli spazi offerti dal Legislatore (fatta eccezione per alcuni accordi aziendali e il settore degli studi professionali). Si è reso necessario allora intervenire nuovamente per attuare tale diritto previsto dalla direttiva CE. L'art. 7 del D.Lgs. n. 80/2015 aggiunge il comma 1-ter all'art. 32 D.Lgs. n. 151/2015, il quale dispone che in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E' però esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con i permessi o riposi previsti dal T.U. Le disposizioni sul congedo parentale a ore non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

A distanza di quasi due mesi dall'entrata in vigore delle novità l'INPS fornisce i primi chiarimenti operativi con la circ. n. 152/2015. Per quanto riguarda le modalità viene confermato che giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative dove il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva. La fruizione del congedo su base oraria (copresenza nella stessa giornata di assenza oraria e svolgimento di attività lavorativa) comporta che le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo perché è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Secondo l'istituto previdenziale la compatibilità del congedo a ore è consentita con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. (p. e. i permessi di cui all'art. 33, co. 2 e 3, L. n. 104/1992) o i diversi criteri eventualmente definiti dalla contrattazione collettiva.

Per i criteri di computo l'INPS intende procedere in più fasi operative. In una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. A tal fine la contrattazione deve prevedere anche l'equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata è determinata prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero è inteso l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto. L'introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo già in vigore. Il congedo è indennizzato, dunque, su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avviene in modalità oraria.

L'accredito della contribuzione figurativa è effettuato in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo. Non è però consentito il riscatto del congedo su base oraria per periodi fuori dal rapporto di lavoro.

La richiesta del congedo su base oraria deve essere effettuata con modalità telematiche all'INPS, che sono però diverse rispetto a quelle ordinarie finora previste. Va dichiarato se il congedo è richiesto in base alla contrattazione oppure secondo il criterio generale. Le ore richieste vanno calcolate e indicate come giornate lavorative intere. Nella fase iniziale le domande devono essere presentate per singolo mese, ma possono riguardare anche periodi fruiti su base oraria in data antecedente. A regime, la domanda dovrà essere presentata all'INPS prima della fruizione del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio (non incide il periodo di preavviso verso il datore di lavoro).

Nella prima fase di applicazione, per l'esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito dall'INPS il nuovo «CodiceEvento»: “MA0” (MA zero). Per il conguaglio dell'indennità calcolata su base oraria e anticipata al lavoratore, dovrà essere valorizzato nell'elemento <MatACredAltre>, «CausaleRecMat», il nuovo codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria”; nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Si segnala infine che l'INPS non ha mai chiarito le modalità operative per i congedi fruiti su base oraria prima delle modifiche apportate all'art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 da parte del Jobs act. Le domande presentate correttamente in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale sono state respinte dall'istituto previdenziale.

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