Rapporti di lavoro

Giugno 2015, così il trattamento delle festività

di Michele Regina

Il 2 giugno (che quest'anno cade di martedì) è stata ripristinata come festività nazionale, per effetto della legge n. 336/2000.

La legge 260/1949, come la successiva legge 90/1954, prescrivono le norme da osservare in occasione delle festività. È sempre però importante – si ricorda- sempre verificare quanto possano disporre in proposito anche i Ccnl, leggendo con attenzione le relative norme in proposito.

Si ricorda inoltre che il 29 giugno festività dei SS Pietro e Paolo (cadente quest'anno di lunedì) in base al Dpr 792 del 1985 è festivo per i lavoratori operanti nell'ambito del territorio di Roma.

La normativa, come detto, prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali e la contrattazione collettiva integra tale disciplina dettagliando il trattamento.

Quando le festività sono godute senza prestazione lavorativa deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.

Invece per la festività che non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.

Casi previsti per lavoratori in Cig

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:

- ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

ANF

In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli i assegni per il nucleo familiare.

Contributi previdenziali ed Irpef

Quanto il lavoratore riceve come corrispettivo delle festività, sia godute sia non godute, a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali con relativa ritenuta sociale a carico del dipendente. Il corrispettivo per le festività, al netto della ritenuta sociale Inps, è parimenti soggetto Irpef unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

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