Rapporti di lavoro

Il riposo del camionista va preso "in blocco"

di Virginio Villanova

La normativa sui tempi di guida e sui riposo degli autotrasportatori è puntualmente disciplinata a livello comunitario dal Regolamento CE n. 561/2008. Come spesso accade, nella traduzione della norma da parte dei diversi Paesi dell'Unione possono esserci delle parole che le svuotano del loro contenuto precettivo. Così è successo per la normativa sull'autotrasporto e in particolare per i riposi settimanali in essa contenuti. Da qui l'intervento del ministero del Lavoro, con circolare 29 aprile 2015, n. 7136, con la quale viene precisata la corretta interpretazione della norma in linea con i canoni dell'Unione.
La questione riguarda i periodi di riposo settimanali a cui ha diritto l'autotrasportatore, che il Regolamento indica in due periodi (due giorni) di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva a quella in questione.
Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale è attaccato a un altro periodo di almeno 9 ore.
È su quell'attaccato che si appuntano i prevedibili strali dell'Unione, la quale vuole che il riposo venga preso "en bloc", in blocco, in una volta sola e alle stesse condizioni sopra richiamate.
In particolare, la traduzione italiana non escluderebbe anche in via meramente teorica la possibilità di eventuali periodi sostitutivi goduti in forma parziale, vanificando in tal modo la finalità del Regolamento europeo.
Con la nota in commento il ministero del Lavoro accorda le parole usate nella traduzione italiana con lo spirito e la finalità del Regolamento CE 561/2008, anche perché diversamente, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia europea, la trascrizione della norma in Italia non supererebbe le prevedibili censure comunitarie.
A tal riguardo gli ispettori del lavoro sono chiamati ad un controllo attento sui tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori, per tutelare la salute dei camionisti e anche l'incolumità pubblica degli altri guidatori e per evitare altresì, una difformità d'interpretazione di un Regolamento comunitario da cui potrebbero derivare intollerabili fenomeni di dumping contrattuale da parte di altri operatori economici dell'Unione.

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