Rapporti di lavoro

Tfr in busta paga: esclusi gli impiegati agricoli

di Luca Vichi

Gli impiegati e i dirigenti del settore agricolo non hanno la facoltà di scelta sul Tfr in busta paga. È quanto ricorda la Fondazione Enpaia con la circolare n. 1 del 20 aprile 2015.


I destinatari della riforma
A decorrere dal periodo di paga di marzo 2015 i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono richiedere, tramite istanza allo stesso (manifestazione di volontà), di percepire con liquidazione diretta mensile la quota maturanda di Tfr (Quir), al netto del contributo di cui all'articolo 3 della Legge n. 297/1982, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.
Non tutti i lavoratori possono, però, effettuare una scelta in tal senso. L'articolo 3 del Dpcm n. 29/2015, articolo che individua i soggetti destinatari della novità di cui ai commi da 26 a 34 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), elenca infatti le categorie di lavoratori per i quali tale opzione non è valida.
Si tratta di:
a) lavoratori domestici;
b) lavoratori dipendenti del settore agricolo;
c) lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il Ccnl, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l'accantonamento del Tfr presso soggetti terzi;
d) lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis della Legge Fallimentare, ovvero un piano di risanamento attestato di cui alla lettera d), comma 2, articolo 67 della stessa legge;
e) lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di Cigs, anche in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa;
f) lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7 della Legge n. 3/2012.


Le precisazioni della Fondazione Enpaia
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del Dpcm di riforma, la Fondazione ricorda come la Legge n. 1655/1962 preveda per gli impiegati e i dirigenti agricoli l'obbligo del versamento all'Enpaia, in misura pari al 6% della retribuzione lorda mensile, del trattamento di fine rapporto.
L'Istituto, quindi, sottolinea l'esclusione dei predetti soggetti dai beneficiari della riforma alla luce delle esclusioni operate dalla legge con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore agricolo e ai lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il Ccnl, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l'accantonamento del Tfr presso soggetti terzi.

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