Rapporti di lavoro

Riforma della cassa integrazione alla sfida dei costi

di Alessandro Rota Porta


Il decreto legislativo 22/2015 ha rinnovato il sistema degli ammortizzatori in caso di perdita del lavoro ma il percorso per la revisione dell’intera materia è ancora lungo: il Jobs Act prevede infatti anche il riordino dei trattamenti integrativi del salario, previsti in costanza del rapporto di lavoro.
È una necessità ormai indifferibile perché oggi il sistema è un cantiere aperto: alcuni capitoli della riforma Fornero sono quasi del tutto inattuati (come i fondi di solidarietà bilaterali) altri sono in fase di transizione, in attesa della loro scomparsa (come la cassa integrazione in deroga).
Le linee guida della legge 183/2014 prevedono una gestione degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro secondo una logica di stampo contributivo, “premiando” i settori che presentano un minore utilizzo di questi strumenti: saranno quindi chiamati a maggiori versamenti proprio i datori di lavoro che avranno più necessità di accedere agli ammortizzatori. Il capitolo costi sarà il punto focale della riforma ma potrà altresì assumere un ruolo determinante la contrattazione collettiva, anche aziendale, poiché il Jobs Act prevede il ricorso ai sussidi solo dopo l’esaurimento di tutti i meccanismi contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro.
Peraltro, è auspicabile una piena attuazione della semplificazione delle procedure di autorizzazione degli interventi straordinari: aspettare mesi per ottenere il via libera significa snaturare la valenza dei sussidi, sia nei confronti dei lavoratori che devono attendere l’integrazione del loro salario, sia nei confronti dei datori che - in caso di rigetto dell’istanza - si trovano a dover affrontare ulteriori criticità oltre a quelle già derivanti dalla situazione di crisi.
Nel provvedimento attuativo resta anche da chiarire l’effettiva portata del principio secondo il quale la Cigs non sarà più autorizzabile in capo alle aziende in situazione di “definitiva” cessazione dell’attività: già la legge 92/2012 aveva limitato la concessione al 2015 per i datori soggetti a procedure concorsuali ma – a questo punto – il perimetro dovrebbe essere definito in modo puntuale dalla norma, per non lasciare l’interpretazione a interventi di prassi.

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