Rapporti di lavoro

I permessi ex lege 104/92 durante il contratto di solidarietà verticale

di Rossella Schiavone

In caso di azienda che effettua una riduzione di orario in forza di un contratto di solidarietà difensivo con riduzione del numero delle giornate mensili lavorate (cosiddetta solidarietà verticale), i giorni di permesso mensile per l'assistenza a portatori di handicap in condizione di gravità, ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, vanno riproporzionati.
Nonostante non ci siano indicazioni riferite al caso specifico, né da parte dell'Inps né da parte del ministero del Lavoro, si ritiene, per analogia, applicabile il riproporzionamento che va fatto in caso di Cassa integrazione guadagni con riduzione della prestazione lavorativa.
A tal proposito si evidenzia che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la risposta all'interpello n. 46 del 3 ottobre 2008, ha sottolineato che la ridotta entità della prestazione lavorativa richiesta in pendenza di Cassa integrazione guadagni ordinaria rende necessario, al fine di evitare un comportamento discriminatorio rispetto ad un lavoratore che presta attività lavorativa per tutti i giorni lavorativi del mese, un ridimensionamento proporzionale dei giorni di permesso fruibili ex lege 104/92.
In tale occasione il Ministero ha, altresì, rilevato che l'Inps e l'Inpdap hanno regolamentato con apposite circolari (rispettivamente la circolare n. 133/2000 e la n. 34/2000) il godimento dei giorni di permesso previsti dalla Legge n. 104/1992 nel caso di part time verticale, ritenendo che, nel caso di specie, il permesso mensile di tre giorni di cui all'art 33 della citata legge, vada ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
Successivamente, l'Inps, con messaggio n. 26411 del 18.11.2009 ha sostenuto che - così come in caso di ridotta entità della prestazione lavorativa del lavoro part-time verticale, secondo le disposizioni dettate dalla circolare n. 133/2000, si rende necessario effettuare un ridimensionamento proporzionale del numero dei giorni mensili di permesso spettanti ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 - analogamente, in caso di riduzione dell'attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale, il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso ex lege n. 104/92, è soggetto a riproporzionamento in funzione dell'effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta.
Lo stesso messaggio ha chiarito che nel caso di specie il riproporzionamento va effettuato secondo i medesimi criteri indicati per il part-time verticale, con l'applicazione del seguente algoritmo: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, “b” a quello dei tre giorni di permesso teorici, “c” a quello dei giorni lavorativi); il risultato numerico va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Quindi, in definitiva, per calcolare i giorni di permesso mensile spettanti per assistere i portatori di handicap gravi in caso di solidarietà verticale, dovendo applicare il medesimo principio, occorrerà utilizzare la proporzione suggerita dall'INPS per il lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese.
Si riportano, per chiarezza di esposizione alcuni esempi.


Esempio 1
Azienda che lavora su sei giorni la settimana, per 8 giorni di lavoro al mese su un totale, quindi, di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili.
La proporzione da utilizzare sarebbe la seguente:
x : 8 = 3 : 27
x = 24/27;
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà un solo giorno di permesso ex lege 104/92.


Esempio 2
Azienda che lavora su 5 giorni la settimana (22 giorni lavorativi teoricamente eseguibili nel mese), per 16 giornate di lavoro al mese, la proporzione da utilizzare sarebbe la seguente:
x : 16 = 3 : 22
x = 48/22
x = 2,18 (gg. di permesso, da arrotondare a 2).
Nel mese considerato spetteranno 2 giorni di permesso ex lege 104/92.

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