Rapporti di lavoro

Modello 730 precompilato: le risposte delle Entrate sulla responsabilità di Caf e professionisti anche per l’imposta

di Matteo Ferraris

L'Agenzia ha scatenato una sorta di “newsbombing” sul 730 precompilato. Nella giornata di lunedì 23 marzo, infatti, è stata emanata una circolare di risposta ai quesiti che spazia su molteplici aspetti della dichiarazione precompilata; l'azione informativa è, poi, integrata da un sito dedicato (https://info730.agenziaentrate.gov.it/portale/) di accompagnamento del contribuente alla scoperta della novità e da un video di informazione semplificata sul canale youtube dell'agenzia delle Entrate (http://tinyurl.com/730youtube)
Nella circolare n. 11/E/2015 sono stati chiariti molteplici aspetti operativi che consentono di percepire alcuni aspetti molto interessanti come la disclosure in caso di ricezione errata di un 730 precompilato così come le (complesse) attività da porre in essere in presenza di gestione delle deleghe per l'accesso alla posizione del contribuente. Benchè l'obiettivo evidente da parte dell'Amministrazione sia la disintermediazione, dalla ristrutturazione dei processi operativi in casao di attivazione del Caf o dei professionisti abilitati, appare di tutta evidenza che il meccanismo sia molto più impegnativo sotto il profilo delle attività, con maggiori responsabilità e conseguenti oneri (almeno assicurativi) tanto da rendere risibile il compenso riconosciuto all'intermediario.
La circolare si apre con una serie di casistiche relative all'individuazione dei soggetti che possono accedere alla dichiarazione precompilata. Come accennato prima, si tratta dei soggetti che per l'anno di imposta 2014 sono stati titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo) e che per l'anno 2013 hanno presentato il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche o il modello Unico Mini, avendo, però, i requisiti per presentare il modello 730.
La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti che per l'anno d'imposta 2013, oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con i soli quadri RM, RT e/o RW.
Ove nell'anno 2014 siano stati dichiarati i redditi congiuntamente, saranno predisposte due distinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge che abbia i requisiti per rientrare nella platea dei destinatari. Ove i coniugi intendano riunire le dichiarazioni in un 730 congiunto, essi dovranno necessariamente richiedere l'assistenza fiscale.
Al contrario la dichiarazione non è precompilata per i soggetti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione e per i contribuenti per i quali il modello 730 dovrebbe essere presentato da un altro soggetto (genitore, tutore o rappresentante legale). Oltre a tali casi il 730 non sarà precompilato se, con riferimento all'anno d'imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione, è ancora in corso l'attività di liquidazione automatizzata.
I contribuenti potranno accedere direttamente alla dichiarazione precompilata attraverso il sito internet dell'Agenzia, oppure potranno rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, ad un Caf o a un professionista. In questo caso, l'accesso alla dichiarazione precompilata del contribuente, il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dal contribuente un'apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.
Se, però, il contribuente ha cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno 2015, il nuovo sostituto d'imposta, pur prestando l'assistenza fiscale, non potrà accedere alla dichiarazione precompilata del dipendente assunto nel 2015.
L'accesso alle dichiarazioni precompilate da parte di sostituti, Caf e professionisti può essere effettuato tramite l'invio di un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiedono le dichiarazioni precompilate.
La delega per l'accesso ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annualità e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento.
Il sostituto d'imposta, il Caf o il professionista abilitato dovranno annotare giornalmente in un apposito registro cronologico (anche elettronico), le deleghe acquisite, con indicazione del numero progressivo e della data della delega, del codice fiscale e dei dati anagrafici del delegante, degli estremi del documento di identità del delegante; le deleghe dovranno essere conservate fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono (per i sostituti d'imposta, il termine è ridotto al 31 dicembre del secondo anno successivo) in formato cartaceo ovvero in formato elettronico (Pdf o Tiff).
Nel paragrafo 2 sono riassunti a mo' di risposta i contenuti della precompilata già anticipati. Oltre ai redditi e alle ritenute certificati dai sostituti d'imposta, saranno disponibili i dati dei familiari, indicati in un prospetto ad hoc loro dedicato. Nel 730 sono riassunti i dati trasmessi da taluni enti esterni (soggetti che erogano mutui, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali) e sono riportati i dati derivanti dalle precedenti dichiarazioni (eventuali eccedenze d'imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti). Nella precompilata sono, poi, esposti i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell'anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.
Circa gli aspetti operativi, il paragrafo 6 regola il caso di presentazione diretta della dichiarazione. In tal caso sarà l'agenzia delle Entrate che invierà il risultato contabile della dichiarazione al sostituto d'imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione 730. Ove non sia possibile raggiungere il sostituto d'imposta, l'Agenzia informerà il contribuente mediante un avviso nell'area autenticata dei servizi telematici.
La circolare chiarisce come non sia possibile per il contribuente presentare la dichiarazione integrativa direttamente alle Entrate.
Nel caso in cui il sostituto d'imposta riceva il risultato contabile di una dichiarazione, relativa a un soggetto per il quale non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, esso è tenuto a darne informazione al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale con i mezzi più idonei (posta elettronica, fax, posta ordinaria).
Se la dichiarazione è stata presentata direttamente dal contribuente, il sostituto d'imposta dovrà fornire alle Entrate l'informazione (tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia) in merito alla circostanza che non è tenuto alle operazioni di conguaglio.
La circolare conferma, poi, che Caf e intermediari sono responsabili dell'imposta dovuta in caso di “visto infedele”. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 del Dlgs n. 175/2014, se dalle verifiche emerge l'apposizione di un visto di conformità infedele, i Caf e i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

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