L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Indennità di preavviso e part time ciclico

di Alberto Bosco

La domanda

Buongiorno in caso di comunicazione di licenziamento durante il periodo di " sospensione " dal lavoro di un lavoratore con contratto part time ciclico (lavora solo in alcuni mesi dell'anno), è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso?

Se il dipendente lavora solamente alcuni mesi dell’anno, si tratta di un part time di tipo verticale. L’articolo 1 del D.Lgs. n. 61/2000 dispone infatti che per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" si intende quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Lo stesso decreto prevede poi che il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; eccetera. I contratti collettivi possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. Non solo, il trattamento del lavoratore a tempo parziale va riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; la retribuzione feriale; i trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Salvo che il CCNL non preveda diversamente, si ritiene che l’indennità sostitutiva del preavviso debba essere proporzionata, quanto al suo ammontare, alle ore di lavoro prestato e, quindi, alla retribuzione “normale” del lavoratore part time.

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