Rapporti di lavoro

Protezione contro le cadute dall'alto, i chiarimenti del Lavoro

di Mario Gallo

Con la Circolare 13 febbraio 2015, n. 3, il ministero del Lavoro ha fornito alcuni interessanti chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto e il loro inquadramento nella “famiglia” dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).

Si tratta, invero, di strumenti di particolare rilevanza ai fini della prevenzione degli infortuni che, quasi sempre, in mancanza del loro utilizzo hanno esito mortale e per i quali da tempo si discute circa il regime normativo applicabile; in particolare, sono pervenute al Ministero numerose richieste di chiarimento in tal senso che riguardano anche l'obbligatorietà o meno della marcatura “CE” come Dpi.

A tal proposito la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, d'intesa con il ministero dello Sviluppo economico e quello delle Infrastrutture e trasporti, sentito anche l'Inail, ha espresso in merito una posizione che tiene conto dall'attuale definizione legale di Dpi che si rintraccia direttamente dal combinato disposto degli articoli 74, comma 1, del Dlgs 81/2008, e 1, comma 2, del Dlgs 475/1992, che ha dato attuazione alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989.

Infatti, l'articolo 74, comma 1, del Dlgs n.81/2008, stabilisce che per Dpi s'intende «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” ( ); inoltre, il successivo articolo 76, comma 1, dello stesso decreto rinvia, per quanto riguarda i requisiti specifici, al citato Dlgs 475/1992, che all'articolo 1, comma 2, prescrive che «… si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza …».

Categorie di dispositivi di ancoraggio
Il Ministero, quindi, per rispondere alle richiese di chiarimento pervenute ha operato la distinzione tra dispositivi di ancoraggio permanenti e non; i primi sono installati, appunto, permanentemente nelle opere di costruzione e pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili.
I secondi, invece, non sono installati permanentemente nelle opere e, quindi, sono caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili.
Alla luce di ciò, pertanto, nel provvedimento in commento si fa rilevare che solo questi ultimi possono essere qualificati come Dpi in quanto sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore e rimossi dallo stesso al termine del lavoro; si tratta, quindi, dei dispositivi di protezione dell'intero corpo previsti dall'allegato VIII del Dlgs n. 81/2008, ossia, le attrezzature di protezione contro le cadute, le attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento), le attrezzature con freno “ad assorbimento di energia cinetica” (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento) e i dispositivi di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza) ( ).


Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione
Viceversa, i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi, fissi e non trasportabili «non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI», ma sono assoggettati alla disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che, occorre precisare, prevede la dichiarazione di prestazione (che sostituisce la dichiarazione di conformità) e l'apposizione della marcatura “CE” (art. 8 e 9) che, in tale caso, esprime la conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto e il soddisfacimento dei requisiti applicabili della legislazione armonizzata dell'Unione.

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