L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cigs e competenze di fine rapporto

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Impresa in cigs. Al termine del periodo di cigs alcuni dipendenti vengono mandati in mobilità. Per questi ultimi l'onere del tfr dovrebbe essere a carico dell'Inps. Qual è la procedura per ottenerlo? In caso di impresa in Cigs e contemporaneamente ammessa in concordato preventivo all'atto del licenziamento qual è la procedura per ottenimento del tfr dei lavoratori messi in mobilità?

L’art. 2, comma 2 della legge n. 464 dell’8 agosto 1972 consente il rimborso delle quote di TFR immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro maturate durante il periodo di CIGS e dovute ai lavoratori sospesi senza interruzione e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato. E’ necessaria quindi la continuità temporale della sospensione: qualsiasi evento che interrompa tale continuità (es. rioccupazione presso la stessa azienda) avrà come conseguenza l’impossibilità di imputare a carico della CIGS tali quote. A tale regola fanno eccezione le interruzioni dovute all’astensione obbligatoria per maternità, le festività che possono considerarsi non interruttive della sospensione dal lavoro per espresso parere del Ministero del Lavoro, la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se preceduta da regolare comunicazione ex art. 8 co. 5 L. 160/88 ( v. circolare Inps 94/1989), nonché la collocazione del dipendente in CIG in deroga (ma in tale ultimo caso non è previsto il rimborso delle quote di TFR maturate in mancanza di specifica norma: cfr. messaggio INPS 8 giugno 2010 n. 14963). Inoltre si ricorda che l’art. 5, co. 6 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991 ha previsto la decadenza dal diritto al rimborso delle quote di TFR da parte dell’azienda che pone il lavoratore in mobilità nel periodo compreso tra la scadenza del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione e la fine del dodicesimo mese successivo al completamento del programma di cui all’art. 1 co. 2 L. 223/91 ( la misura persegue l’obiettivo di scoraggiare il mantenimento in servizio di lavoratori destinati ad essere collocati in mobilità). L’articolo 3 co. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e succ. modd. stabilisce inoltre che “Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi”. La circolare Inps 141/1992 ha chiarito che anche per le imprese fallite (incluse quelle in concordato preventivo) è ammissibile il rimborso delle quote di TFR relative al trattamento straordinario di integrazione salariale atteso che la concessione del trattamento anzidetto è condizionata in ogni caso alla permanenza del rapporto di lavoro. La circolare Inps 103/1995 ha ulteriormente chiarito che per tale trattamento non trova applicazione l'art. 5, 6° comma, sopra citato. Il conguaglio avviene con i contributi dovuti all’Inps ( UniEMens). Più in particolare è necessario indicare nell’elemento “AltreACredito” (in ) il codice “L043“ in e l’importo del conguaglio nell’elemento . Fare attenzione alla circostanza che le quote di TFR maturare durante la CIGS non sono qualificabili come somme dovute a titolo di integrazione salariale e , pertanto, non sono soggette al massimale mensile. Infine si precisa che il datore di lavoro deve presentare un apposito prospetto di calcolo TFR per ciascun dipendente licenziato.

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