L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assunzione di un socio di srl con mansioni amministrative

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un socio di minoranza di una srl che fa la libera professione come ingegnere può essere assunto dalla società con mansioni amministrative?

In linea di massima è ammesso il cumulo della qualità di semplice socio con quella di lavoratore subordinato della medesima società (a responsabilità limitata) in ragione del fatto che le società di capitali hanno una personalità giuridica distinta da quella dei soci e delle obbligazioni sociali risponde la società e non i singoli soci. La giurisprudenza ha altresì precisato che anche la qualità di amministratore (non unico) di una società di capitali, quindi anche della società a responsabilità limitata, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima ove sia accertata l’attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita (v. ad es. Cass. 12 gennaio 2002, n. 329). Naturalmente, onde evitare contestazioni dagli organi ispettivi, dovranno sussistere i requisiti tipici del rapporto di lavoro subordinato. La prestazione lavorativa dovrà essere diversa da quella (eventuale) svolta nelle vesti di socio e subordinata alle direttive degli organismi direttivi della medesima società. Anche la retribuzione deve consistere in una aggiunta alla normale quota di partecipazione agli utili della società e distinta da detta quota. Nello specifico caso di cui al quesito, si ritiene che il socio di minoranza che svolge la libera professione di ingegnere possa essere assunto dalla medesima società mancando una norma esplicita che imponga il divieto (come accade ad esempio per gli avvocati, la cui professione “è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” ai sensi dell’articolo 18 co. 1 lett d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”). Naturalmente valgono le limitazioni derivanti dalle norme civilistiche di carattere generale, segnatamente l’ art. 2105 del codice civile secondo cui “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

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