Rapporti di lavoro

Anf e assegno di maternità con nuovi limiti Isee

di Paolo Rossi

Con un comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.24 del 30 gennaio 2015, vengono rese note le soglie Isee 2014 applicabili, in particolare, a due prestazioni sociali: l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori concesso dai comuni ed erogato dall'Inps e l'assegno di maternità.


Le nuove soglie Isee
Le nuove soglie Isee rivalutate si applicano esclusivamente alle prestazioni riferite all'anno 2014, ma la cui domanda sia stata presentata sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta successivamente al 1° gennaio 2015, secondo le modalità previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente Isee).


Assegno per i nuclei numerosi
Con riguardo all'assegno mensile per il nucleo familiare introdotto dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già rivalutato dell'1,1% in rapporto alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata sul 2013 (Comunicato ufficiale dell'Istat del 14 gennaio 2014), il valore determinato per l'anno 2014 è pari a 141,02 euro. Considerato che la norma del 1998 subordina la concessione dell'assegno, tra gli altri, al requisito reddituale rilevabile dall'indicatore Isee, la misura intera della prestazione sociale in esame, da corrispondere per l'anno 2014, è riconosciuta solo quando il nucleo familiare richiedente abbia un Isee inferiore alla soglia di 8.538,91 euro.
Si ricorda che l'assegno in questione è erogato dall'Inps sulla base dei dati forniti dai comuni, i quali hanno completa potestà concessiva della prestazione ed effettuano in autonomia la valutazione delle domande presentate dagli interessati. Quanto ai nuclei familiari destinatari, possono essere composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, purché numericamente abbiano al proprio interno tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni.


Assegno mensile di maternità
Quanto all'assegno mensile di maternità di cui all'articolo 74 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico in materia di maternità e congedi parentali), da corrispondere agli aventi diritto, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento intercorse nel 2014, la misura applicabile per lo stesso anno 2014 era già stata stabilita in 338,21 euro. Ai fini del riconoscimento della misura piena dell'assegno, la soglia rivalutata dell'indicatore della situazione economica equivalente è ora fissata a 16.921,11 euro.
L'assegno è erogabile per ogni figlio nato nel 2014, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento nel 2014, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano dell'indennità di maternità prevista per le lavoratrici dipendenti, per quelle impiegate in agricoltura e per le lavoratrici autonome. Anche in questo caso, l'assegno è concesso dai comuni, i quali provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

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